Art. 2668 Codice Civile

Cancellazione della trascrizione (Art. 2668)

Cancellazione della trascrizione di domande giudiziali e contratti preliminari: per consenso, sentenza, o obbligatoria in caso di rigetto o estinzione.

Testo ufficiale Art. 2668 Codice Civile — Italia

La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti. Si deve cancellare l'indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto. Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2668 del Codice Civile stabilisce quando e come si può cancellare la trascrizione di alcune domande giudiziali (quelle elencate negli articoli 2652 e 2653) e delle relative annotazioni. La cancellazione può avvenire in due modi: con il consenso di tutte le parti interessate oppure per ordine di un giudice con una sentenza passata in giudicato. Se la domanda viene respinta o il processo si estingue per rinuncia o inattività delle parti, il giudice deve ordinare la cancellazione.

L'articolo riguarda anche la cancellazione dell'indicazione di una condizione o di un termine negli atti già trascritti: si cancella quando l'avveramento o la mancanza della condizione, oppure la scadenza del termine, risulta da una sentenza o da una dichiarazione (anche unilaterale) della parte contro cui la condizione si è verificata o è mancata. Infine, la cancellazione della trascrizione dei contratti preliminari segue le stesse regole: consenso delle parti o sentenza passata in giudicato.

Quando si applica

  • Una persona ha trascritto una domanda di rivendicazione di un immobile, ma il giudice respinge la domanda; ora può chiedere la cancellazione.
  • Due parti firmano un contratto preliminare di compravendita e lo trascrivono, poi si accordano per annullarlo; possono cancellare la trascrizione con il consenso di entrambe.
  • In un atto trascritto è inserita una condizione sospensiva; quando la condizione si verifica, la parte che ne trae vantaggio dichiara l'avveramento e si cancella l'indicazione della condizione.
  • Il processo per la nullità di un contratto si estingue per inattività delle parti; il giudice ordina d'ufficio la cancellazione della trascrizione della domanda.
  • Una sentenza passata in giudicato dichiara inefficace un contratto preliminare trascritto; la cancellazione viene eseguita in base alla sentenza.

Cosa questo articolo non dice

  • La cancellazione di una trascrizione di ipoteca (regolata dagli articoli 2878 e seguenti del Codice Civile).
  • La cancellazione automatica dopo un periodo di tempo (la durata dell'efficacia della trascrizione è disciplinata dagli articoli 2668-bis e 2668-ter).
  • La cancellazione per semplice accordo verbale senza atto scritto (il consenso deve essere documentato, di solito in forma scritta).
  • La cancellazione di una trascrizione per prescrizione dell'azione (non prevista in questo articolo).

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