Obbligo di trascrizione per atti di incapaci - Art. 2667
Art. 2667 c.c.: obbligo di trascrizione per rappresentanti di incapaci. La mancanza può essere opposta all'incapace, ma non a chi era obbligato.
I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio. La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l'obbligo della trascrizione. La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati, né dai loro eredi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo impone ai rappresentanti legali di persone incapaci – come minori, interdetti o inabilitati – di curare la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e che essi hanno compiuto nell'esercizio del loro ufficio.
Se la trascrizione manca, la mancanza può essere fatta valere contro l'incapace stesso (ad esempio, un terzo può opporre la mancata trascrizione al minore). Tuttavia, l'incapace ha diritto di regresso contro il tutore, l'amministratore o il curatore che aveva l'obbligo di trascrivere.
La mancanza di trascrizione non può invece essere opposta da chi aveva l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati, né dai loro eredi. In altre parole, chi era tenuto a trascrivere non può trarre vantaggio dalla propria omissione.
Quando si applica
- Un tutore acquista un immobile per conto di un minore e omette di trascrivere il contratto; il venditore oppone la mancata trascrizione al minore divenuto maggiorenne.
- Un curatore di un interdetto vende un terreno e non trascrive; l'interdetto o i suoi eredi subiscono le conseguenze della mancata trascrizione.
- Un amministratore di sostegno compie un atto soggetto a trascrizione (es. donazione) e non adempie all'obbligo; l'amministrato può agire in regresso contro di lui.
- Gli eredi di un tutore che aveva omesso la trascrizione tentano di opporre tale omissione all'incapace, ma la legge glielo impedisce.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola la trascrizione in generale, ma solo per atti compiuti da rappresentanti di incapaci.
- Non impedisce che la mancanza di trascrizione sia opposta all'incapace da terzi; solo da chi aveva l'obbligo di trascrivere.
- Non attribuisce all'incapace il diritto di annullare l'atto non trascritto, ma solo il regresso contro il rappresentante.
- Non si applica agli atti compiuti direttamente dall'incapace, ma solo a quelli compiuti dai suoi rappresentanti.
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