Art. 2668-ter Codice Civile

Durata trascrizione pignoramento e sequestro Art. 2668-ter

L'articolo 2668-ter estende le regole sulla durata dell'efficacia della trascrizione previste dall'articolo 2668-bis a pignoramenti e sequestri immobiliari.

Testo ufficiale Art. 2668-ter Codice Civile — Italia

Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce che la disciplina della durata temporale dell'efficacia della trascrizione, prevista per le domande giudiziali dall'articolo 2668-bis, si applica direttamente anche nel caso della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.

Questo rinvio normativo estende ai vincoli di natura esecutiva e cautelare sugli immobili le medesime regole previste per il rinnovo e la perdita di efficacia della trascrizione delle domande giudiziali nei registri immobiliari.

Quando si applica

  • Un creditore procede al pignoramento di un immobile ed individua le norme sul termine temporale di efficacia della relativa trascrizione.
  • Un proprietario verifica se la trascrizione di un sequestro conservativo sul proprio bene immobile sia ancora efficace o se necessiti di rinnovo.
  • Un notaio controlla i registri immobiliari per verificare se un vecchio pignoramento immobiliare conserva la sua efficacia nei confronti dei terzi.

Cosa questo articolo non dice

  • La procedura formale per la cancellazione della trascrizione del pignoramento o del sequestro, prevista dall'articolo 2668.
  • I presupposti processuali per concedere una misura cautelare come il sequestro conservativo.
  • Le modalità di redazione della nota di trascrizione, disciplinate dall'articolo 2659.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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