Durata trascrizione pignoramento e sequestro Art. 2668-ter
L'articolo 2668-ter estende le regole sulla durata dell'efficacia della trascrizione previste dall'articolo 2668-bis a pignoramenti e sequestri immobiliari.
Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce che la disciplina della durata temporale dell'efficacia della trascrizione, prevista per le domande giudiziali dall'articolo 2668-bis, si applica direttamente anche nel caso della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.
Questo rinvio normativo estende ai vincoli di natura esecutiva e cautelare sugli immobili le medesime regole previste per il rinnovo e la perdita di efficacia della trascrizione delle domande giudiziali nei registri immobiliari.
Quando si applica
- Un creditore procede al pignoramento di un immobile ed individua le norme sul termine temporale di efficacia della relativa trascrizione.
- Un proprietario verifica se la trascrizione di un sequestro conservativo sul proprio bene immobile sia ancora efficace o se necessiti di rinnovo.
- Un notaio controlla i registri immobiliari per verificare se un vecchio pignoramento immobiliare conserva la sua efficacia nei confronti dei terzi.
Cosa questo articolo non dice
- La procedura formale per la cancellazione della trascrizione del pignoramento o del sequestro, prevista dall'articolo 2668.
- I presupposti processuali per concedere una misura cautelare come il sequestro conservativo.
- Le modalità di redazione della nota di trascrizione, disciplinate dall'articolo 2659.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2668-ter del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.