Durata trascrizione domanda giudiziale - Art. 2668-bis
La trascrizione della domanda giudiziale conserva effetto per venti anni. Va rinnovata prima della scadenza con nota conforme alla precedente.
La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine. Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria. In luogo del titolo si può presentare la nota precedente. Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664. Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce che la trascrizione di una domanda giudiziale (ad esempio una causa di rivendicazione della proprietà) nei registri immobiliari dura venti anni dalla data in cui è stata effettuata. Se non viene rinnovata prima della scadenza, perde ogni effetto.
Per rinnovarla si deve presentare al conservatore dei registri immobiliari una nota in doppio originale, identica alla nota di trascrizione originaria, dichiarando che si intende rinnovare. Al posto del titolo si può usare la nota precedente. Se nel frattempo gli immobili sono passati a eredi o aventi causa della parte contro cui fu eseguita la trascrizione, la rinnovazione va fatta anche nei loro confronti, indicando i loro dati come previsto dall'articolo 2659 se risultano dai registri.
Quando si applica
- Un proprietario trascrive una domanda di rivendicazione contro l'attuale possessore; dopo diciannove anni deve rinnovare la trascrizione per mantenere l'effetto.
- Gli eredi del convenuto in una causa possessoria ereditano l'immobile prima che siano trascorsi venti anni; la rinnovazione della trascrizione deve essere fatta anche contro di loro.
- Un acquirente consulta i registri immobiliari e trova una trascrizione di domanda giudiziale risalente a diciannove anni fa: sa che tra un anno perderà efficacia se non rinnovata.
- Il conservatore verifica che la nota di rinnovazione sia conforme alla nota originaria e la trascrive seguendo l'articolo 2664.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la trascrizione di sentenze passate in giudicato (quelle hanno effetti diversi e non sono soggette a questo termine).
- Non si applica alla trascrizione di pignoramenti o sequestri conservativi sugli immobili, che ha una disciplina analoga ma separata (articolo 2668-ter).
- Non stabilisce che il termine ventennale decorra dalla data della domanda giudiziale (ciò è esplicitamente indicato: decorre dalla data della trascrizione, non della domanda).
- Non prevede che la rinnovazione possa essere fatta senza nota conforme alla precedente; la nota è obbligatoria.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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