Art. 2685 Codice Civile

Trascrizione altri atti su beni mobili - Art. 2685

L'articolo 2685 stabilisce l'obbligo di trascrizione per divisioni, fondo patrimoniale, accettazione di eredità e legati sui beni mobili registrati.

Testo ufficiale Art. 2685 Codice Civile — Italia

Altri atti soggetti a trascrizione. Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'articolo 2647, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 o liberazione dai medesimi. La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questa norma estende la disciplina della trascrizione nei pubblici registri dei beni mobili ad atti diversi dai contratti di alienazione. Tra questi rientrano lo scioglimento della comunione e le relative divisioni, la costituzione o modifica del fondo patrimoniale e gli atti afferenti ai beni destinati ai bisogni della famiglia.

L'obbligo si applica inoltre all'accettazione dell'eredità e all'acquisto del legato quando tali fatti comportano l'acquisto o la liberazione dai diritti reali menzionati nell'articolo 2684 sui beni mobili registrati.

La trascrizione di questi atti produce gli stessi effetti prescritti per la pubblicità dei beni immobili, garantendo la certezza dei passaggi di proprietà e l'opponibilità ai terzi.

Quando si applica

  • Assegnazione di una nave o di un aeromobile a un singolo condividente in sede di divisione ereditaria.
  • Costituzione in fondo patrimoniale di un autoveicolo iscritto al pubblico registro automobilistico per le esigenze della famiglia.
  • Accettazione di un'eredità che include la proprietà di una imbarcazione o di un altro bene mobile registrato.
  • Acquisto a titolo di legato di un diritto reale di godimento su un bene mobile iscritto in pubblici registri.

Cosa questo articolo non dice

  • Trascrizione dei contratti ordinari di compravendita di beni mobili registrati, regolata dall'articolo 2684.
  • Trascrizione delle domande giudiziali relative a beni mobili registrati, prevista da norme successive del medesimo capo.
  • Pubblicità di atti relativi a beni mobili ordinari non iscritti in pubblici registri.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2685 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile