Art. 2694 Codice Civile

Prevalenza leggi speciali sulla trascrizione Art. 2694

L'art. 2694 c.c. fa salve le norme del codice della navigazione e delle leggi speciali sulla trascrizione di atti non contemplati e quelle non incompatibili.

Testo ufficiale Art. 2694 Codice Civile — Italia

Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce una clausola di salvaguardia per la disciplina della trascrizione dei beni mobili registrati. Le norme generali contenute nel codice civile non sostituiscono né annullano le regole previste dal codice della navigazione o da altre leggi speciali.

Se una legge speciale richiede la trascrizione di atti non espressamente citati nel codice civile, tali obblighi restano pienamente validi. Allo stesso modo, le disposizioni speciali continuano ad applicarsi purché non siano in diretto contrasto o incompatibili con le norme generali del presente capo.

Quando si applica

  • Compravendita di un'imbarcazione da diporto soggetta alle regole di trascrizione del codice della navigazione.
  • Trasferimento della proprietà di un aeromobile iscritto nei registri aeronautici speciali.
  • Trascrizione di un atto relativo a un veicolo a motore disciplinato dalla normativa del pubblico registro automobilistico per fattispecie non menzionate nel codice civile.

Cosa questo articolo non dice

  • Trascrizione di atti relativi a beni immobili come terreni o fabbricati.
  • Regole generali sull'onere della prova nelle controversie giudiziarie.
  • Formalità operative e modalità pratiche per eseguire la trascrizione nei pubblici registri.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2694 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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