Art. 2712 Codice Civile

Riproduzioni meccaniche come piena prova - Art. 2712

Riproduzioni fotografiche, informatiche, cinematografiche, fonografiche e altre rappresentazioni meccaniche costituiscono piena prova se non disconosciute.

Testo ufficiale Art. 2712 Codice Civile — Italia

Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. 196a ------------- AGGIORNAMENTO (196a) Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 , ha disposto (con l'art. 23-quater, comma 1) che "All' articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" è inserita la seguente: ", informatiche"."

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La norma dice che fotografie, file informatici, filmati, registrazioni audio e qualsiasi altra rappresentazione meccanica di fatti o cose valgono come prova piena di ciò che rappresentano, a meno che la parte contro cui vengono presentate non contesti la loro corrispondenza alla realtà. Se l'avversario non solleva contestazioni, il giudice deve considerare quella riproduzione come prova completa.

Nel 2005, con l'aggiunta della parola "informatiche", la norma è stata aggiornata per includere esplicitamente le riproduzioni digitali, come screenshot, documenti PDF o email. Questo significa che anche queste forme moderne sono coperte dalla stessa regola probatoria.

Quando si applica

  • Una fotografia scattata sul luogo di un incidente stradale, prodotta in giudizio per dimostrare la dinamica.
  • La registrazione audio di una telefonata in cui si concorda un prezzo, usata come prova di un accordo verbale.
  • Un video di telecamere di sorveglianza che riprende un furto in un negozio.
  • Uno screenshot di una conversazione WhatsApp in cui una persona ammette un debito.
  • Un file PDF di un contratto firmato digitalmente inviato via email.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica alle dichiarazioni scritte a mano o dattiloscritte, che sono regolate da altre norme (artt. 2702 e seguenti).
  • Non copre la falsificazione o l'alterazione delle riproduzioni: la norma presume che siano conformi finché non contestate, ma non dice cosa fare in caso di falso (materia di altri articoli e del codice penale).
  • Non regola il caso in cui la controparte contesti la conformità: in tal caso il giudice valuta liberamente, ma l'art. 2712 non fornisce criteri specifici.
  • Non si estende a riproduzioni non meccaniche, come disegni a mano o modelli tridimensionali.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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