Efficacia copie fotografiche scritture - Art. 2719
Le copie fotografiche di scritture equivalgono a copie autentiche se la conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale o non è disconosciuta.
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La norma stabilisce che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia probatoria delle copie autentiche. Ciò avviene in due ipotesi: se un pubblico ufficiale competente attesta la conformità all'originale, oppure se la conformità non viene espressamente disconosciuta dalla parte contro cui la copia è prodotta.
Il "pubblico ufficiale competente" è, ad esempio, un notaio, un cancelliere o un funzionario amministrativo autorizzato. Il "disconoscimento" deve essere esplicito: una contestazione generica o un semplice dubbio non bastano a privare la copia della sua efficacia.
La disposizione si applica a qualsiasi scrittura, pubblica o privata, purché la copia sia fotografica. Non rileva il supporto materiale della copia, ma deve trattarsi di una riproduzione fotografica.
Quando si applica
- Una persona produce in giudizio la fotocopia di un contratto firmato e la controparte non ne contesta la conformità all'originale.
- Un notaio certifica che la fotocopia di un testamento olografo è conforme all'originale conservato nel suo studio.
- Un avvocato allega una fotocopia di una lettera raccomandata e la controparte la disconosce espressamente dichiarando che non corrisponde all'originale.
- Un ufficio comunale rilascia una copia fotografica di un documento amministrativo con attestazione di conformità.
- In una causa di lavoro, si producono fotocopie di buste paga e l'azienda non le contesta.
Cosa questo articolo non dice
- La norma non si applica a copie semplici non fotografiche (ad esempio trascrizioni manuali) – queste sono regolate dagli articoli 2717 e 2718.
- Non riguarda la prova di un documento originale mancante – per quello vedi l'articolo 2716.
- Non disciplina la validità della copia come titolo esecutivo, ma solo l'efficacia probatoria.
- Non si applica a riproduzioni meccaniche diverse da quelle fotografiche (art. 2712) né a taglie o tacche di contrassegno (art. 2713).
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