Art. 2719 Codice Civile

Efficacia copie fotografiche scritture - Art. 2719

Le copie fotografiche di scritture equivalgono a copie autentiche se la conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale o non è disconosciuta.

Testo ufficiale Art. 2719 Codice Civile — Italia

Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La norma stabilisce che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia probatoria delle copie autentiche. Ciò avviene in due ipotesi: se un pubblico ufficiale competente attesta la conformità all'originale, oppure se la conformità non viene espressamente disconosciuta dalla parte contro cui la copia è prodotta.

Il "pubblico ufficiale competente" è, ad esempio, un notaio, un cancelliere o un funzionario amministrativo autorizzato. Il "disconoscimento" deve essere esplicito: una contestazione generica o un semplice dubbio non bastano a privare la copia della sua efficacia.

La disposizione si applica a qualsiasi scrittura, pubblica o privata, purché la copia sia fotografica. Non rileva il supporto materiale della copia, ma deve trattarsi di una riproduzione fotografica.

Quando si applica

  • Una persona produce in giudizio la fotocopia di un contratto firmato e la controparte non ne contesta la conformità all'originale.
  • Un notaio certifica che la fotocopia di un testamento olografo è conforme all'originale conservato nel suo studio.
  • Un avvocato allega una fotocopia di una lettera raccomandata e la controparte la disconosce espressamente dichiarando che non corrisponde all'originale.
  • Un ufficio comunale rilascia una copia fotografica di un documento amministrativo con attestazione di conformità.
  • In una causa di lavoro, si producono fotocopie di buste paga e l'azienda non le contesta.

Cosa questo articolo non dice

  • La norma non si applica a copie semplici non fotografiche (ad esempio trascrizioni manuali) – queste sono regolate dagli articoli 2717 e 2718.
  • Non riguarda la prova di un documento originale mancante – per quello vedi l'articolo 2716.
  • Non disciplina la validità della copia come titolo esecutivo, ma solo l'efficacia probatoria.
  • Non si applica a riproduzioni meccaniche diverse da quelle fotografiche (art. 2712) né a taglie o tacche di contrassegno (art. 2713).

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