Art. 2714 Codice Civile

Copie di atti pubblici: fede come l'originale (Art. 2714)

Le copie di atti pubblici rilasciate nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale. Vale anche per copie di copie.

Testo ufficiale Art. 2714 Codice Civile — Italia

Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale. La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce che una copia di un atto pubblico (ad esempio un atto notarile o un certificato rilasciato da un ufficio pubblico) ha lo stesso valore probatorio dell'originale, a condizione che sia emessa nelle forme prescritte da un depositario pubblico autorizzato. Il depositario è l'ente o il funzionario (come un notaio o un ufficio comunale) che conserva legalmente l'originale.

La regola si applica anche alle copie di copie: se un depositario autorizzato rilascia una copia tratta da un'altra copia originale, anche quella copia ha la stessa efficacia probatoria dell'originale. La disposizione garantisce che chi ottiene una copia conforme possa farvi affidamento come se avesse l'originale.

Non è sufficiente una semplice fotocopia o una scansione fatta da privati: solo le copie spedite da un depositario pubblico autorizzato secondo le forme previste dalla legge godono di questa piena fede.

Quando si applica

  • Richiedere una copia conforme del proprio certificato di nascita presso l'anagrafe comunale per dimostrare la propria identità in un procedimento giudiziale.
  • Un notaio rilascia una copia di un atto di compravendita registrato nel suo repertorio: tale copia può essere utilizzata come prova dell'avvenuta compravendita.
  • L'ufficio del catasto emette una copia di una mappa o di un registro fondiario (copia di copia originale) che ha lo stesso valore dell'originale ai fini della prova della proprietà.
  • In una successione, l'erede presenta una copia autentica del testamento pubblico rilasciata dal notaio che lo detiene, e questa copia fa fede come l'originale.

Cosa questo articolo non dice

  • Fotocopie o scansioni fatte da privati (sono disciplinate dall'art. 2719 sulle copie fotografiche).
  • Copie di scritture private originali depositate presso un pubblico depositario (regolate dall'art. 2715).
  • Copie che non rispettano le forme prescritte (ad esempio prive di sigillo o firma) – il loro valore probatorio è limitato dall'art. 2717.

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