Efficacia della scrittura privata - Art. 2702
La scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha firmata, se la sottoscrizione è riconosciuta o autenticata.
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Un documento redatto e sottoscritto dalle parti senza la presenza di un pubblico ufficiale costituisce una scrittura privata. Questa norma stabilisce il valore di prova di tale documento davanti al giudice.
Quando la persona contro la quale la scrittura è prodotta ne riconosce la firma, oppure quando la sottoscrizione si considera riconosciuta dalla legge, il documento fa piena prova. Questo significa che si dà per certo che le dichiarazioni contenute nella scrittura provengono da chi l'ha firmata, a meno che non venga proposta querela di falso.
L'efficacia della prova si limita alla paternità delle dichiarazioni e non garantisce che quanto dichiarato dalle parti corrisponda alla verità dei fatti.
Quando si applica
- Un accordo di prestito tra privati firmato dalle parti viene esibito in giudizio per pretendere il pagamento
- Un debitore riconosce espressamente la propria firma sulla dichiarazione di debito prodotta dal creditore
- Una parte produce una quietanza di pagamento sottoscritta dall'altra parte che non ne disconosce la firma
Cosa questo articolo non dice
- Stabilire la data certa del documento nei confronti dei terzi
- Attribuire valore probatorio di atto pubblico redatto da notaio
- Dimostrare la veridicità sostanziale del contenuto della dichiarazione
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