Art. 2737 Codice Civile

Requisiti di capacità per giuramento - Art. 2737

L'art. 2737 c.c. stabilisce che per deferire o riferire il giuramento occorre la capacità di disporre del diritto oggetto della causa, prevista dall'art. 2731.

Testo ufficiale Art. 2737 Codice Civile — Italia

Per deferire o riferire il giuramento si richiedono le condizioni indicate dall'art. 2731.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce i requisiti di capacità necessari per utilizzare il giuramento nel processo civile. Chi vuole chiedere alla controparte di giurare (deferire) o vuole rigirare l'invito a giurare all'avversario (riferire) deve possedere la piena capacità di disporre del diritto su cui verte la causa.

Il legislatore rinvia direttamente all'articolo 2731, equiparando l'atto del giuramento a quello della confessione. Poiché la decisione della causa può dipendere interamente dall'esito del giuramento, chi lo richiede o lo riferisce sta esponendo il proprio diritto al rischio di perdersi definitamente.

Di conseguenza, i soggetti che non hanno il potere di alienare o rinunciare validamente al diritto in contestazione non possono autonomamente proporre o riferire questo mezzo di prova.

Quando si applica

  • Un creditore che invita in giudizio il debitore a giurare di aver già estinto il debito di gioco o di compravendita.
  • Un convenuto in una causa sulla proprietà di un confine che rigira all'attore l'invito a giurare sui fatti di causa.
  • La contestazione della richiesta di giuramento formulata da un soggetto incapace di agire senza le adeguate autorizzazioni.

Cosa questo articolo non dice

  • Le sanzioni penali previste per chi dichiara il falso sotto giuramento, disciplinate dal codice penale.
  • L'efficacia probatoria del giuramento reso davanti al giudice, regolata dall'art. 2738.
  • L'ammissibilità del giuramento su fatti illeciti o contratti formali, disciplinata dall'art. 2739.

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