Tipi di giuramento: decisorio e suppletorio Art. 2736
L'articolo 2736 del Codice Civile distingue il giuramento in decisorio, chiesto da una parte, e suppletorio, disposto dal giudice per integrare le prove.
Il giuramento è di due specie: 1) è decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa; 2) è suppletorio quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il giuramento nel processo civile si divide in due specie distinte: decisorio e suppletorio. Il giuramento decisorio si verifica quando una parte processuale chiede all'altra di giurare sulla veridicità di un fatto, facendo dipendere da tale dichiarazione la decisione totale o parziale della causa.
Il giuramento suppletorio viene invece deferito direttamente d'ufficio dal giudice quando le domande o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova. In questa stessa categoria rientra il giuramento ordinato al fine di stabilire il valore della cosa domandata, qualora non sia possibile accertarlo in altro modo.
Quando si applica
- Una parte in causa deferisce all'altra il giuramento sull'avvenuto pagamento di un debito per far dipendere da quella risposta l'esito della controversia.
- Il giudice ordina il giuramento a una parte per integrare la prova sul danno subito, in presenza di elementi probatori parziali ma non del tutto assenti.
- Il giudice richiede il giuramento a una parte per determinare il valore preciso di un bene distrutto di cui non si può accertare l'importo con altri mezzi.
Cosa questo articolo non dice
- La capacità richiesta alle parti per poter deferire o prestare il giuramento, regolata separatamente.
- L'efficacia probatoria e gli effetti della dichiarazione resa sotto giuramento.
- La disciplina della confessione giudiziale o stragiudiziale.
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