Art. 2731 Codice Civile

Capacità richiesta per la confessione - Art. 2731

La confessione è efficace solo da persona capace di disporre del diritto. Per i rappresentanti, entro i limiti del loro potere.

Testo ufficiale Art. 2731 Codice Civile — Italia

La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La confessione è la dichiarazione con cui una parte ammette fatti a sé sfavorevoli. Per essere efficace, deve provenire da una persona che ha la capacità di disporre del diritto a cui i fatti si riferiscono. Se chi confessa è un rappresentante, la confessione è valida solo nei limiti del potere che gli è stato conferito.

Quando si applica

  • Un debitore maggiorenne e capace confessa di aver ricevuto un prestito.
  • Un curatore fallimentare confessa un debito della società fallita nell'esercizio delle sue funzioni.
  • Un avvocato confessa in nome del cliente durante un processo, entro i limiti del mandato.
  • Un genitore confessa un debito del figlio minore come rappresentante legale.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina la revoca della confessione (art. 2732).
  • Non riguarda la confessione giudiziale o stragiudiziale (artt. 2733-2735).
  • Non si applica alla capacità di testimoniare.

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