Efficacia del giuramento e reato di falso: Art. 2738
Il giuramento prestato blocca le prove contrarie e la revocazione della sentenza. Se falso, si può chiedere solo il risarcimento dei danni in sede civile.
Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso. Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento. 103a In caso di litisconsorzio necessario, il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice. ---------------- AGGIORNAMENTO (103a) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo-4 aprile 1996, n. 105 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1996, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 2738, secondo comma, del codice civile , nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento anche nel caso in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunziata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il giuramento giudiziale vincola l'esito della causa sul punto giurato. Quando una parte presta il giuramento che le è stato deferito o riferito, la controparte non è ammessa a portare prove contrarie per smentire la dichiarazione, né può chiedere di revocare la sentenza civile sostenendo la falsità del giuramento.
L'unica tutela riconosciuta alla parte danneggiata da un giuramento falso è la domanda di risarcimento dei danni. Questo risarcimento richiede una condanna penale per falso giuramento, oppure l'accertamento del reato da parte del giudice civile se il reato penale è estinto o se la sentenza penale di assoluzione non ha efficacia di giudicato verso il danneggiato.
Nel caso di litisconsorzio necessario, cioè quando la causa deve svolgersi necessariamente nei confronti di più soggetti, il giuramento prestato soltanto da alcuni dei litisconsorti non vincola la decisione, ma viene liberamente apprezzato dal giudice.
Quando si applica
- Un debitore giura in giudizio di aver saldato un debito e il creditore non può più portare testimoni per provare il contrario
- Una parte processuale scopre la falsità del giuramento altrui e agisce in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni
- Il giudice civile accerta autonomamente il reato di falso giuramento ai soli fini risarcitori poiché il processo penale si è estinto
- In una causa con più parti necessarie, soltanto uno dei litisconsorti presta giuramento e il giudice ne valuta liberamente il valore probatorio
Cosa questo articolo non dice
- La possibilità di revocare la sentenza civile per errore di fatto o dolo, non ammessa in caso di giuramento falso
- La disciplina della confessione giudiziale o stragiudiziale, regolata dagli articoli 2730 e 2735
- I requisiti di capacità richiesti per rendere confessione o giuramento, previsti dagli articoli 2731 e 2737
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