Art. 2742 Codice Civile

Surrogazione dell'indennità alla cosa: Art. 2742

Se un bene in garanzia distrutto è assicurato, l'indennizzo spetta ai creditori. L'assicuratore è libero se paga dopo trenta giorni senza opposizioni.

Testo ufficiale Art. 2742 Codice Civile — Italia

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa. Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento. Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un bene soggetto a privilegio, pegno o ipoteca viene distrutto o deteriorato, l'indennizzo dovuto dagli assicuratori sostituisce la cosa stessa ed è vincolato al pagamento dei creditori garantiti, rispettando il loro grado di prelazione.

Il vincolo sulle somme assicurate non opera se il denaro viene destinato alla riparazione o al ripristino del bene danneggiato. L'autorità giudiziaria può disporre le opportune cautele per garantire che l'indennizzo sia impiegato per tale scopo.

L'assicuratore si libera pagando trascorsi trenta giorni dal deterioramento o dalla perdita senza aver ricevuto opposizione. Per gli immobili ipotecati o con iscrizioni, il termine di trenta giorni decorre dalla notificazione dell'evento ai creditori iscritti. Analoghi vincoli valgono per le somme dovute a titolo di espropriazione per pubblico interesse, servitù coattive o comunione forzosa.

Quando si applica

  • Un capannone industriale ipotecato viene distrutto da un incendio e l'assicurazione deve versare l'indennizzo al proprietario.
  • Un macchinario dato in pegno subisce un guasto irreparabile coperto da polizza assicurativa.
  • Un terreno privato vincolato da garanzia reale viene espropriato dal Comune per la realizzazione di un'opera pubblica.

Cosa questo articolo non dice

  • La riduzione della garanzia patrimoniale per fatto non imputabile al debitore, disciplinata dall'articolo 2743.
  • La responsabilità del debitore con tutti i suoi beni presenti e futuri, regolata dall'articolo 2740.
  • Il divieto di accordi per l'assegnazione diretta del bene al creditore in caso di inadempimento, previsto dall'articolo 2744.

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