Parità dei creditori e cause di prelazione - Art. 2741
L'articolo 2741 del Codice Civile sancisce la parità dei creditori, salvo le cause di prelazione: privilegi, pegno e ipoteche.
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore: è il principio della parità di trattamento dei creditori.
La legge riconosce però alcune eccezioni, dette cause legittime di prelazione, che sono: i privilegi, il pegno e le ipoteche. Queste attribuiscono un diritto di precedenza nel soddisfacimento.
Quando si applica
- Quando più creditori concorrono sul patrimonio di un debitore insolvente, l'articolo 2741 stabilisce che hanno pari diritto, salvo prelazioni.
- Un creditore che ha un'ipoteca su un immobile vuole essere pagato prima degli altri creditori senza garanzia.
- Un creditore che ha un pegno su un bene mobile (es. un gioiello dato in garanzia) ha diritto di prelazione.
- Un creditore che vanta un privilegio generale (es. per spese funebri) viene soddisfatto prima dei creditori chirografari.
- In caso di vendita forzata dei beni del debitore, il ricavato viene distribuito secondo l'ordine delle cause di prelazione.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo 2741 non elenca l'ordine di priorità tra i vari privilegi; questo è disciplinato dagli articoli successivi.
- Non stabilisce quali crediti sono assistiti da privilegio; per questo si vedano gli articoli 2751 e seguenti.
- Non riguarda la responsabilità patrimoniale del debitore in generale, che è oggetto dell'articolo 2740.
- Non regola il patto commissorio, che è vietato dall'articolo 2744.
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