Art. 2744 Codice Civile

Divieto del patto commissorio - Art. 2744

L'art. 2744 dichiara nullo il patto commissorio, che prevede il passaggio della proprietà del bene al creditore in caso di inadempimento.

Testo ufficiale Art. 2744 Codice Civile — Italia

È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il patto commissorio è l'accordo tra debitore e creditore con cui si stabilisce che, se il debitore non paga entro la scadenza, la proprietà del bene ipotecato o dato in pegno passi automaticamente al creditore.

L'articolo 2744 dichiara nullo questo patto, anche se è stato stipulato dopo la costituzione dell'ipoteca o del pegno. La nullità significa che il patto non produce alcun effetto giuridico: il creditore non può quindi diventare proprietario del bene in forza di questo accordo.

La norma ha lo scopo di proteggere il debitore da un possibile abuso, evitando che il creditore si appropri del bene per un valore superiore al credito.

Quando si applica

  • Un mutuatario e una banca firmano un contratto di mutuo ipotecario in cui concordano che, in caso di mancato pagamento, la casa diventi di proprietà della banca.
  • Un privato dà in pegno un gioiello e firma un accordo con il creditore per cui, se non restituisce il prestito, il gioiello passa al creditore.
  • Un imprenditore dà in pegno dei macchinari e stipula una clausola che prevede il trasferimento della proprietà in caso di inadempimento.
  • Un acquirente di un'auto la dà in pegno per un prestito e accetta che, se non paga, l'auto diventi del creditore.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre il caso in cui il creditore vende il bene pignorato all'asta pubblica nell'ambito di un'esecuzione forzata.
  • Non vieta la vendita del bene da parte del debitore per pagare il creditore, ma solo l'accordo che prevede il passaggio automatico della proprietà.
  • Non si applica ai contratti di compravendita con condizione risolutiva, perché non riguardano un'ipoteca o un pegno.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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