Diminuzione della garanzia – Art. 2743 Codice Civile
Se il bene in pegno o ipoteca perisce o si deteriora, anche per caso fortuito, il creditore può chiedere altra garanzia o, in mancanza, il pagamento immediato.
Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del suo credito.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando il bene dato in pegno (ad esempio un gioiello o un'auto) o sottoposto a ipoteca (come un immobile) viene distrutto o danneggiato, anche per un evento accidentale, può non bastare più a coprire il debito. In quel caso il creditore ha il diritto di chiedere al debitore di fornire un'altra garanzia sufficiente su altri beni. Se il debitore non riesce a offrire questa nuova garanzia, il creditore può esigere il pagamento immediato dell'intero credito, anche se la scadenza originale non è ancora arrivata. La norma vale per qualsiasi causa di danneggiamento, compresi terremoti, incendi o alluvioni (caso fortuito).
Quando si applica
- Un'automobile data in pegno subisce un incidente che ne dimezza il valore; il creditore chiede al debitore di aggiungere un altro bene come garanzia.
- Un immobile ipotecato viene danneggiato da un terremoto; il creditore, ritenendo insufficiente il valore residuo, domanda il pagamento immediato del mutuo.
- Un macchinario industriale dato in pegno si rompe per un guasto improvviso; il creditore chiede una nuova garanzia o, in mancanza, il rimborso immediato.
- Una barca ipotecata affonda durante una tempesta; il creditore si attiva per ottenere altra garanzia o il pagamento anticipato del debito.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica quando il bene era già insufficiente al momento della costituzione della garanzia: in quel caso si applicano altre regole (artt. 2740 e seguenti).
- Non riguarda il caso in cui il bene perde valore a causa di fluttuazioni di mercato (es. crollo del prezzo delle azioni date in pegno), ma solo perimento fisico o deterioramento materiale.
- Non disciplina la riduzione volontaria della garanzia da parte del debitore (ad esempio vendendo il bene senza sostituirlo); è invece necessario un evento esterno che danneggi il bene.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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