Art. 2761 Codice Civile

Privilegio su cose trasportate o custodite Art. 2761

L'art. 2761 garantisce a vettori, spedizionieri, mandatari e depositari un privilegio speciale sulle merci detenute a garanzia dei crediti contrattuali.

Testo ufficiale Art. 2761 Codice Civile — Italia

I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2761 riconosce una garanzia reale sulle cose detenute da chi esegue un trasporto, una spedizione, una custodia o un mandato. Finché questi soggetti mantengono il possesso materiale dei beni, possono trattenere le merci a garanzia del pagamento dei compensi dovuti e delle spese anticipate per l'esecuzione dell'incarico.

Se i trasporti o le spedizioni rientrano in un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative, il diritto si estende anche a beni relativi a consegne differenti da quella che ha generato il credito. Quando il mandatario anticipa i diritti doganali, al suo credito si applica il privilegio indicato nell'articolo 2752.

Per l'esercizio del diritto di ritenzione e per la vendita delle cose trattenute valgono le disposizioni richiamate dall'articolo 2756.

Quando si applica

  • Un corriere trattiene un carico di merce perché il mittente non ha saldato le fatture delle consegne precedenti previste dal medesimo contratto continuativo.
  • Un magazzino si rifiuta di restituire i beni in giacenza finché il proprietario non salda i costi del servizio di custodia.
  • Uno spedizioniere non consegna la merce in attesa del rimborso dei dazi doganali anticipati per conto del cliente.
  • Un mandatario trattiene i beni acquistati per conto del mandante fino al pagamento del compenso concordato per l'incarico.

Cosa questo articolo non dice

  • Merci o beni che sono già stati consegnati e non si trovano più nella disponibilità fisica del vettore o del depositario.
  • Richieste di risarcimento per danni o perdita della merce trasportata, regolate dalla responsabilità contrattuale.
  • Mancato pagamento del canone di locazione di un magazzino, disciplinato dalle regole sul privilegio del locatore.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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