Privilegio su cose trasportate o custodite Art. 2761
L'art. 2761 garantisce a vettori, spedizionieri, mandatari e depositari un privilegio speciale sulle merci detenute a garanzia dei crediti contrattuali.
I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756 .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2761 riconosce una garanzia reale sulle cose detenute da chi esegue un trasporto, una spedizione, una custodia o un mandato. Finché questi soggetti mantengono il possesso materiale dei beni, possono trattenere le merci a garanzia del pagamento dei compensi dovuti e delle spese anticipate per l'esecuzione dell'incarico.
Se i trasporti o le spedizioni rientrano in un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative, il diritto si estende anche a beni relativi a consegne differenti da quella che ha generato il credito. Quando il mandatario anticipa i diritti doganali, al suo credito si applica il privilegio indicato nell'articolo 2752.
Per l'esercizio del diritto di ritenzione e per la vendita delle cose trattenute valgono le disposizioni richiamate dall'articolo 2756.
Quando si applica
- Un corriere trattiene un carico di merce perché il mittente non ha saldato le fatture delle consegne precedenti previste dal medesimo contratto continuativo.
- Un magazzino si rifiuta di restituire i beni in giacenza finché il proprietario non salda i costi del servizio di custodia.
- Uno spedizioniere non consegna la merce in attesa del rimborso dei dazi doganali anticipati per conto del cliente.
- Un mandatario trattiene i beni acquistati per conto del mandante fino al pagamento del compenso concordato per l'incarico.
Cosa questo articolo non dice
- Merci o beni che sono già stati consegnati e non si trovano più nella disponibilità fisica del vettore o del depositario.
- Richieste di risarcimento per danni o perdita della merce trasportata, regolate dalla responsabilità contrattuale.
- Mancato pagamento del canone di locazione di un magazzino, disciplinato dalle regole sul privilegio del locatore.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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