Art. 2756 Codice Civile

Crediti per conservazione e miglioramento - Art. 2756

Il creditore per prestazioni e spese su beni mobili ha privilegio finché li detiene, opponibile a terzi se in buona fede, con diritto di ritenzione e vendita.

Testo ufficiale Art. 2756 Codice Civile — Italia

I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede. Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Il creditore che ha eseguito lavori o sostenuto spese per conservare o migliorare un bene mobile (ad esempio una riparazione o un restauro) ha un diritto di privilegio su quel bene. Ciò significa che può essere pagato con priorità rispetto ad altri creditori, ma solo finché il bene si trova ancora presso di lui.

Se un terzo ha diritti sulla cosa (come un pegno o un'ipoteca), il privilegio vale comunque se il creditore era in buona fede, cioè ignorava che il bene fosse di proprietà altrui o già gravato.

Il creditore può trattenere il bene (diritto di ritenzione) fino a quando non viene pagato, e può venderlo seguendo le stesse regole della vendita del pegno, senza bisogno di una sentenza.

Quando si applica

  • Un meccanico ripara un'auto e la tiene in officina finché il cliente non paga il conto.
  • Un sarto confeziona un abito su misura e lo trattiene in negozio in attesa del compenso.
  • Un restauratore di mobili antichi conserva il mobile nel laboratorio dopo il restauro fino al pagamento.
  • Un elettricista installa un impianto elettrico in un camper e lo trattiene perché non riceve il pagamento.

Cosa questo articolo non dice

  • Crediti per lavori su beni immobili (case, terreni) – sono regolati da altre norme come l'art. 2764 per il locatore.
  • Semplici forniture di beni senza prestazione di lavoro o spese di conservazione/miglioramento.
  • Crediti per danni da responsabilità civile – non rientrano in questo privilegio.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2756 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile