Art. 2752 Codice Civile

Privilegio generale sui mobili per tributi - Art. 2752

L'art. 2752 c.c. prevede un privilegio generale sui mobili per crediti tributari dello Stato e degli enti locali, con subordinazione di questi ultimi.

Testo ufficiale Art. 2752 Codice Civile — Italia

Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali. Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi.

  • (197) (217) COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46 . Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto. Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni. 202 ------------- AGGIORNAMENTO (197) Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , ha disposto (con l'art. 23, comma 37) che "La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (217) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 4 luglio 2013, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 10/7/2013, n. 28), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 37, ultimo periodo del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , che dispone quanto segue: "La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (202) Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , ha disposto (con l'art. 13, comma 13) che "Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2752 del Codice Civile riconosce un privilegio generale sui beni mobili del debitore a favore dello Stato per i crediti relativi alle imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP e ILOR) e alle relative sanzioni, nonché per l'IVA e le pene pecuniarie connesse. Lo stesso privilegio spetta, ma con priorità subordinata a quella dello Stato, ai comuni e alle province per i loro tributi previsti dalla legge per la finanza locale e dall'imposta comunale sulla pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni.

Il privilegio è generale, cioè si esercita su tutti i mobili del debitore, senza necessità di individuare beni specifici. Tuttavia, la sua efficacia è limitata ai beni mobili e non si estende agli immobili. Per effetto di un aggiornamento legislativo, il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende ora esteso a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali.

Quando si applica

  • Un contribuente non paga l'IRPEF e lo Stato può soddisfarsi con priorità sui beni mobili del debitore rispetto ad altri creditori chirografari.
  • Un'impresa non versa l'IVA e il credito IVA è assistito da privilegio generale sui mobili aziendali.
  • Un comune non riceve l'IMU (tributo locale) e può far valere il privilegio, ma subordinato a quello dello Stato.
  • Un professionista non paga l'IRAP e lo Stato ha diritto di prelazione sui mobili del professionista.
  • Una società non versa l'IRES e lo Stato può agire in via privilegiata sui beni mobili societari.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre crediti per tributi indiretti diversi dall'IVA (es. imposta di registro, imposta di bollo) – questi sono regolati dall'art. 2758.
  • Non si applica a crediti per contributi previdenziali (art. 2753 e 2754).
  • Non riguarda privilegi speciali su beni immobili – l'art. 2752 è limitato ai beni mobili.
  • Non si estende a crediti di enti locali diversi da comuni e province (es. regioni, comunità montane) salvo diverse disposizioni.

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