Privilegio del locatore per pigioni e fitti – Art. 2764
Il locatore ha privilegio sui frutti e sulle cose che servono all'immobile per crediti di pigioni, fitti, danni e riparazioni, secondo i termini dell'art. 2764.
Il credito delle pigioni e dei fitti degli immobili ha privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato. Il privilegio sussiste per il credito dell'anno in corso, dell'antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa, e, in caso diverso, per quello dell'anno in corso e del susseguente. Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le quali siano a carico del conduttore, il credito per i danni arrecati all'immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte e ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto. Il privilegio sui frutti sussiste finché si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Esso si può far valere anche nei confronti del subconduttore. Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo. Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato ha luogo altresì nei confronti dei terzi, finché le cose si trovano nell'immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui sono state introdotte. Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall'immobile senza il consenso del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purché ne domandi il sequestro, nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per il sequestro conservativo, entro il termine di trenta giorni dall'asportazione, se si tratta di mobili che servono a fornire o a coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni, se si tratta di mobili che servono a fornire la casa. Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo l'asportazione dai terzi che ignoravano l'esistenza del privilegio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il privilegio del locatore (art. 2764) è un diritto di garanzia sui frutti dell'immobile (ad esempio i raccolti) e su tutto ciò che serve ad arredare la casa o a coltivare il fondo locato, per assicurarsi il pagamento dei canoni di affitto (pigioni per immobili urbani, fitti per fondi rustici) e di altri crediti legati al contratto di locazione. Il privilegio copre i crediti dell'anno in corso, di quello precedente e di quelli successivi, ma solo se la locazione ha data certa; in caso contrario vale solo per l'anno in corso e quello successivo. Oltre ai canoni, sono garantiti i crediti per riparazioni a carico del conduttore, per danni all'immobile, per la mancata restituzione delle scorte e per ogni altro inadempimento contrattuale. Il privilegio sui frutti dura finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Può essere esercitato anche nei confronti del subconduttore. Per le cose che arredano l'immobile o servono alla coltivazione, il privilegio vale anche contro i terzi fintanto che le cose sono nell'immobile, a meno che il locatore non conoscesse il diritto del terzo al momento dell'introduzione. Se il conduttore asporta le cose senza consenso, il locatore conserva il privilegio solo se richiede il sequestro conservativo entro 30 giorni (per mobili che servono al fondo rustico) o entro 15 giorni (per mobili che arredano la casa). I diritti acquistati dai terzi in buona fede dopo l'asportazione restano salvi.
Quando si applica
- Il conduttore non paga l'affitto dell'anno in corso e il locatore vuole rivalersi sui raccolti ancora nel fondo.
- Il conduttore ha danneggiato l'immobile e il locatore pretende il risarcimento con privilegio sui mobili che arredano la casa.
- Il subconduttore ha introdotto propri mobili nell'immobile e il locatore esercita il privilegio per il mancato pagamento del canone da parte del conduttore principale.
- Il conduttore asporta i mobili senza consenso e il locatore chiede il sequestro entro 15 giorni per mantenere il privilegio.
- Un terzo acquista i mobili dopo l'asportazione ignorando il privilegio, e il locatore perde il diritto.
Cosa questo articolo non dice
- Il privilegio non si applica ai crediti per spese condominiali o altri oneri accessori non espressamente menzionati nell'articolo.
- Non copre i crediti per canoni scaduti da più di un anno se la locazione non ha data certa (solo anno in corso e successivo).
- Non si estende ai beni asportati se il locatore non richiede il sequestro nei termini di 30 o 15 giorni indicati.
- Non prevale sui diritti dei terzi in buona fede che acquistano dopo l'asportazione, se il locatore non ha sequestrato.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2764 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.