Crediti da mezzadria e colonia - Art. 2765
Crediti da mezzadria e colonia: privilegio su frutti e cose per coltivazione. Dura finché frutti nel fondo. Si applicano ultimi tre commi art. 2764.
Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia. Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2764.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo dà un privilegio speciale a chi concede un fondo a mezzadria o a colonia e al mezzadro o colono, per i crediti che nascono dal contratto. Il privilegio colpisce solo la parte dei frutti spettante a ciascuno e le cose usate per coltivare o fornire il fondo (attrezzi, bestiame, scorte).
Il privilegio sui frutti dura solo finché i frutti si trovano ancora nel fondo o nelle sue dipendenze (cascine, magazzini). Appena vengono portati via, il privilegio si perde.
Per capire come si esercita il privilegio e in che ordine viene pagato, l'articolo richiama gli ultimi tre commi dell'art. 2764 (quello del locatore di immobili): lì si trovano le regole sul concorso con altri creditori, sulla custodia e sulla vendita dei beni.
Quando si applica
- Il mezzadro non ha ricevuto la sua quota di grano e vuole rivalersi sul grano ancora nei magazzini del fondo.
- Il concedente ha anticipato sementi e fertilizzanti e non viene pagato: può agire sugli attrezzi agricoli del colono.
- Un creditore ordinario cerca di pignorare i frutti ancora in campagna, ma il colono oppone il privilegio dell'art. 2765.
- I frutti sono stati raccolti e portati al mercato: il privilegio non copre più quei frutti.
Cosa questo articolo non dice
- Crediti non derivanti dal contratto di mezzadria o colonia, come prestiti personali tra le parti.
- Beni diversi dai frutti e dalle cose per coltivare o fornire il fondo (ad esempio denaro contante o mobili della casa).
- Frutti già asportati dal fondo o dalle sue dipendenze: il privilegio si estingue.
- Crediti di terzi che non sono né concedente né mezzadro/colono (ad esempio un fornitore esterno).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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