Privilegio sui frutti per canoni enfiteutici - Art. 2763
Il concedente ha privilegio sui frutti del fondo per canoni enfiteutici dell'anno in corso e precedente, purché i frutti siano nel fondo o dipendenze.
I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il concedente (proprietario che ha concesso il fondo in enfiteusi) ha un privilegio sui frutti del fondo per il canone dovuto dall'enfiteuta. Il privilegio copre solo il canone dell'anno in corso e dell'anno precedente, e si esercita soltanto se i frutti sono ancora nel fondo o nelle sue dipendenze (ad esempio, depositi, stalle, fienili).
Se i frutti sono già stati raccolti e allontanati dal fondo, il privilegio non opera. Il privilegio non si estende a canoni di anni anteriori a quello precedente né ad altri crediti del concedente.
Quando si applica
- L'enfiteuta non paga il canone dell'anno in corso; il concedente può rivalersi sui frutti ancora presenti nel campo o nel magazzino.
- L'enfiteuta ha raccolto il grano ma non lo ha ancora venduto; il concedente ha diritto di prelazione su quel grano per il canone dell'anno precedente.
- I frutti sono immagazzinati in un fienile annesso al fondo (dipendenza); il privilegio del concedente copre anche quei frutti.
- Un terzo creditore pignora i frutti del fondo; il concedente fa valere il suo privilegio per i canoni arretrati degli ultimi due anni.
- Alla scadenza del contratto di enfiteusi, il concedente trattiene i frutti ancora nel fondo a garanzia del canone non pagato per l'anno in corso.
Cosa questo articolo non dice
- Il privilegio non copre canoni di due o più anni prima dell'anno in corso (ad esempio, canoni di tre anni fa).
- Non si applica se i frutti sono già stati venduti o rimossi dal fondo e dalle sue dipendenze.
- Non riguarda crediti diversi dal canone enfiteutico, come danni o spese di manutenzione; per questi esistono altri privilegi (ad esempio, art. 2756 per spese di conservazione).
- Non si estende a contratti di locazione ordinaria di immobili, disciplinati dall'art. 2764 (privilegio del locatore).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2763 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.