Privilegio per crediti agricoli su frutti - Art. 2757
Privilegio sui frutti per crediti di forniture e lavori agricoli dell'annata, esercitabile finché i frutti sono nel fondo o dipendenze.
I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso. Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2756.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2757 del codice civile stabilisce un privilegio speciale sui frutti (cioè sui raccolti) a favore di chi ha fornito sementi, fertilizzanti, antiparassitari o acqua per irrigazione, oppure ha eseguito lavori di coltivazione o raccolta durante l'annata agricola. Questo privilegio può essere fatto valere solo finché i frutti si trovano ancora nel fondo agricolo o nelle sue dipendenze (ad esempio nei fienili o magazzini annessi).
Il privilegio è collegato al secondo comma dell'articolo 2756, che riguarda le modalità di esercizio e la conservazione del diritto. Si tratta di una garanzia reale che dà al creditore una preferenza rispetto ad altri creditori sul valore dei frutti, ma la sua efficacia è limitata nel tempo e nello spazio: appena i frutti vengono rimossi dal fondo o dalle dipendenze, il privilegio si estingue.
Quando si applica
- Un agricoltore acquista a credito sementi di mais da un fornitore, ma non paga; il fornitore può far valere il privilegio sul raccolto di mais ancora nei campi.
- Una cooperativa irrigua fornisce acqua per l'irrigazione estiva di un vigneto; il viticoltore non salda il debito, e la cooperativa può rivalersi sui grappoli d'uva ancora attaccati alle viti o nelle cantine.
- Un bracciante agricolo svolge lavori di raccolta delle olive per conto di un olivicoltore, il quale non lo retribuisce; il bracciante può esercitare il privilegio sulle olive ancora presenti nel frantoio annesso al fondo.
- Un'impresa di fertilizzanti consegna concimi azotati per la coltura del frumento; il coltivatore non paga e l'impresa può agire sul grano ancora nei silos del fondo.
- Un agricoltore assume una ditta per la potatura e la coltivazione di un meleto; la ditta non viene pagata e può far valere il privilegio sulle mele ancora nell'azienda.
Cosa questo articolo non dice
- Debiti generici dell'agricoltore non legati alla specifica annata agricola o ai frutti prodotti: questi non godono del privilegio speciale, ma eventualmente di altri privilegi generali (ad esempio art. 2751-bis per retribuzioni).
- Crediti per la fornitura di macchine agricole: questi sono regolati dall'art. 2762 (privilegio del venditore di macchine) e non dall'art. 2757.
- Canoni di affitto del fondo agricolo: il privilegio del locatore è disciplinato dall'art. 2764, non da questo articolo.
- Crediti per lavori di miglioramento fondiario non relativi all'annata in corso: potrebbero rientrare nell'art. 2756 (crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento) ma non nell'art. 2757.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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