Autorizzazione giudiziale di paternità - Art. 278
Art. 278 del codice civile regola l'autorizzazione all'azione di paternità e maternità ex art. 251, rivisto dalla sentenza 494 del 2002.
Autorizzazione all'azione Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251. -------------- AGGIORNAMENTO (140) La Corte Costituzionale, con sentenza 20-28 novembre 2002, n. 494 (in G.U. 1a s.s. 4/12/2002, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 278, primo comma, del codice civile , nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell' art. 251, primo comma, del codice civile , il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 278 stabilisce che l'azione in giudizio per dichiarare la paternità o la maternità di un figlio nato da persone legate da vincoli di parentela o affinità non può essere avviata senza l'autorizzazione preventiva prevista dall'articolo 251.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 494 del 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui escludeva la dichiarazione giudiziale e le relative indagini nei casi in cui il riconoscimento dei figli fosse vietato.
Di conseguenza, l'accertamento giudiziale dello stato di figlio è ammesso anche nelle ipotesi di vincolo di parentela o affinità tra i genitori, previo vaglio e autorizzazione del giudice nell'interesse del figlio.
Quando si applica
- Un figlio nato da persone unite da un vincolo di parentela in linea retta o collaterale intende avviare l'azione per far dichiarare giudizialmente la paternità o la maternità.
- Un genitore chiede l'autorizzazione preventiva al giudice per promuovere l'azione nell'interesse del figlio nato da consanguinei.
- L'interessato chiede al tribunale di procedere alle indagini sulla paternità pur in presenza di un vincolo di affinità in linea retta tra i genitori.
Cosa questo articolo non dice
- Il riconoscimento volontario del figlio nato da parenti o affini, regolato dall'articolo 251.
- Gli effetti della sentenza che dichiara giudizialmente la paternità o la maternità.
- La disciplina dei privilegi e delle garanzie reali sui beni.
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