Trasformazione della fondazione - Art. 28
L'autorità governativa può trasformare una fondazione se lo scopo è esaurito, impossibile o di scarsa utilità, oppure se il patrimonio è insufficiente.
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone. Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando una fondazione non riesce più a perseguire la propria finalità originale perché lo scopo è stato raggiunto, è diventato irrealizzabile o ha perso utilità, oppure quando le risorse economiche non sono più adeguate, l'autorità amministrativa può disporne la trasformazione. Questo intervento evita l'estinzione dell'ente, modificandone la struttura o il fine ma rimanendo il più possibile fedele alla volontà iniziale del fondatore.
La trasformazione incontra un limite insuperabile nella volontà espressa nel documento costitutivo. Se il fondatore ha stabilito esplicitamente che determinate situazioni di difficoltà debbano comportare la fine della persona giuridica e il passaggio dei beni a soggetti terzi, l'autorità non può intervenire e la fondazione deve estinguersi.
La norma esclude inoltre dal meccanismo di trasformazione le fondazioni di famiglia, ossia quelle istituite a beneficio esclusivo di uno o più nuclei familiari determinati. Per tali enti non si applica la modifica dello scopo da parte del governo e restano ferme le disposizioni specifiche di settore.
Quando si applica
- Una fondazione creata per curare una malattia specifica che viene debellata e chiede di orientare le risorse verso la ricerca su patologie affini.
- Una fondazione culturale il cui capitale non produce più rendite sufficienti per organizzare la mostra annuale e deve accorpare le attività con un altro ente.
- Un ente nato per gestire un asilo di infanzia in un paese in cui non ci sono più bambini e che intende convertire la struttura in centro giovanile.
Cosa questo articolo non dice
- La richiesta di modifica o estinzione di una fondazione riservata a una famiglia determinata, espressamente esclusa da questo articolo.
- La decisione degli amministratori di cambiare autonomamente lo scopo statutario senza il provvedimento dell'autorità governativa.
- La spartizione del patrimonio residuo tra i soci o i fondatori in caso di chiusura dell'ente.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
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