Divieto di nuove operazioni - Art. 29
Art. 29 Codice Civile vieta nuove operazioni dopo comunicazione del provvedimento di estinzione o scioglimento, con responsabilità personale e solidale.
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo vieta agli amministratori di compiere qualsiasi nuova operazione dopo che è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica, o dopo che l'autorità ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o dopo che l'assemblea ha deliberato lo scioglimento.
Il divieto riguarda atti che impegnano ulteriormente l'ente, non la gestione di attività già in corso. Se l'amministratore viola il divieto, risponde personalmente e in solido con gli altri amministratori per gli obblighi assunti.
Quando si applica
- Dopo aver ricevuto la comunicazione del provvedimento di estinzione, un amministratore stipula un nuovo contratto di locazione per la sede.
- L'assemblea di un'associazione delibera lo scioglimento; subito dopo, un amministratore assume un nuovo dipendente.
- L'autorità ordina lo scioglimento di un'associazione; l'amministratore continua a emettere fatture per servizi non ancora resi.
- Dopo la delibera di scioglimento, un amministratore vende un bene dell'associazione senza autorizzazione.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre le operazioni necessarie per la liquidazione (ad esempio pagare debiti già esistenti o incassare crediti maturati).
- Non copre le operazioni compiute prima della comunicazione del provvedimento, anche se lo scioglimento era già stato deciso ma non comunicato.
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