Art. 27 Codice Civile

Estinzione della persona giuridica: cause - Art. 27

L'art. 27 c.c. elenca le cause di estinzione: statutarie, scopo raggiunto o impossibile, e per associazioni mancanza di tutti gli associati.

Testo ufficiale Art. 27 Codice Civile — Italia

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

La persona giuridica (associazione riconosciuta, fondazione) si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto, oppure quando lo scopo per cui è stata costituita è stato raggiunto o è diventato impossibile. Per le associazioni, si aggiunge la causa di estinzione quando tutti gli associati vengono a mancare. Il comma successivo è stato abrogato dal D.P.R. 361/2000.

La norma non disciplina la procedura di accertamento o di cancellazione dal registro. L'estinzione opera al verificarsi della causa, ma la dichiarazione di estinzione segue le regole speciali per ogni tipo di ente. La norma si applica alle persone giuridiche private riconosciute; per le associazioni non riconosciute valgono altre disposizioni.

Quando si applica

  • Un'associazione per la promozione di un festival annuale ha organizzato l'ultima edizione e lo statuto prevede che si sciolga dopo dieci anni; lo scopo è raggiunto e l'associazione si estingue.
  • Una fondazione istituita per costruire un ponte in una zona dichiarata inagibile a causa di una frana; lo scopo diventa impossibile.
  • Un circolo ricreativo perde tutti i soci perché si trasferiscono in altre città; non rimane nessun associato.
  • L'atto costitutivo di un ente morale prevede che si estingua al compimento di un determinato evento; l'evento si verifica.

Cosa questo articolo non dice

  • La procedura per la cancellazione dal registro delle persone giuridiche (non è disciplinata dall'art. 27).
  • La fusione o scissione di una persona giuridica (non è estinzione ai sensi di questo articolo).
  • La perdita del riconoscimento per mancato rinnovo (non è causa di estinzione prevista).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 27 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile