Ipoteca su beni altrui: condizioni di validità – Art. 2822
L'ipoteca su beni altrui è valida solo se il concedente acquista l'immobile oppure, se rappresentante senza poteri, il proprietario ratifica.
Se l'ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente. Se l'ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2822 riguarda l'ipoteca concessa su un bene di cui il concedente non è ancora proprietario. In tali casi, l'iscrizione dell'ipoteca (la registrazione formale) non è immediatamente valida: lo diventa solo se successivamente il concedente acquista la proprietà del bene.
Se invece l'ipoteca è concessa da una persona che agisce come rappresentante (ad esempio un procuratore) senza avere effettivamente i poteri, l'iscrizione è valida solo quando il proprietario del bene ratifica la concessione. Fino a che non si verifica l'acquisto o la ratifica, l'iscrizione è inefficace e non produce effetti ipotecari.
Quando si applica
- Una persona concede ipoteca su una casa che sta per acquistare; l'iscrizione diventa valida solo al momento del rogito.
- Un agente immobiliare, senza procura, concede ipoteca su un immobile del cliente; l'iscrizione è valida solo se il cliente ratifica.
- Un socio di una società concede ipoteca su un bene sociale che non è di sua proprietà; l'iscrizione è valida solo se la società (proprietaria) ratifica.
- Un erede concede ipoteca su un immobile dell'eredità prima dell'accettazione; l'iscrizione è valida solo se l'erede diventa proprietario accettando l'eredità.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre l'ipoteca su beni futuri (art. 2823), dove il bene non esiste ancora.
- Non copre l'ipoteca su beni indivisi (art. 2825), dove il concedente è comproprietario.
- Non si applica quando il rappresentante ha effettivamente i poteri: in quel caso l'ipoteca è valida sin dall'iscrizione.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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