Art. 2822 Codice Civile

Ipoteca su beni altrui: condizioni di validità – Art. 2822

L'ipoteca su beni altrui è valida solo se il concedente acquista l'immobile oppure, se rappresentante senza poteri, il proprietario ratifica.

Testo ufficiale Art. 2822 Codice Civile — Italia

Se l'ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente. Se l'ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2822 riguarda l'ipoteca concessa su un bene di cui il concedente non è ancora proprietario. In tali casi, l'iscrizione dell'ipoteca (la registrazione formale) non è immediatamente valida: lo diventa solo se successivamente il concedente acquista la proprietà del bene.

Se invece l'ipoteca è concessa da una persona che agisce come rappresentante (ad esempio un procuratore) senza avere effettivamente i poteri, l'iscrizione è valida solo quando il proprietario del bene ratifica la concessione. Fino a che non si verifica l'acquisto o la ratifica, l'iscrizione è inefficace e non produce effetti ipotecari.

Quando si applica

  • Una persona concede ipoteca su una casa che sta per acquistare; l'iscrizione diventa valida solo al momento del rogito.
  • Un agente immobiliare, senza procura, concede ipoteca su un immobile del cliente; l'iscrizione è valida solo se il cliente ratifica.
  • Un socio di una società concede ipoteca su un bene sociale che non è di sua proprietà; l'iscrizione è valida solo se la società (proprietaria) ratifica.
  • Un erede concede ipoteca su un immobile dell'eredità prima dell'accettazione; l'iscrizione è valida solo se l'erede diventa proprietario accettando l'eredità.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre l'ipoteca su beni futuri (art. 2823), dove il bene non esiste ancora.
  • Non copre l'ipoteca su beni indivisi (art. 2825), dove il concedente è comproprietario.
  • Non si applica quando il rappresentante ha effettivamente i poteri: in quel caso l'ipoteca è valida sin dall'iscrizione.

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