Iscrizione di ipoteca su cose future: Art. 2823
L'ipoteca su beni futuri può essere iscritta nei registri immobiliari solo quando il bene è venuto ad esistenza. Art. 2823 Codice Civile.
L'ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il codice civile permette di concordare la concessione di un'ipoteca anche su un bene che non esiste ancora, come ad esempio un immobile soltanto progettato o in corso di costruzione.
Tuttavia, il contratto o l'atto con cui si concede l'ipoteca produce inizialmente soltanto un obbligo tra le parti. L'ipoteca vera e propria, intesa come diritto reale di garanzia opponibile a terzi, nasce solo mediante la sua iscrizione nei registri immobiliari.
Questa disposizione stabilisce che l'iscrizione non può avvenire in alcun modo finché la cosa non sia venuta ad effettiva esistenza. Fino al completamento del bene, il creditore non dispone di alcuna garanzia reale sul bene stesso.
Quando si applica
- Un costruttore concede ipoteca alla banca su appartamenti che devono ancora essere edificati.
- Un privato offre in garanzia un fabbricato in corso di costruzione prima della fine dei lavori.
- La presentazione di una nota di iscrizione ipotecaria conservata per un immobile non ancora venuto ad esistenza.
Cosa questo articolo non dice
- L'ipoteca su un immobile appartenente a un soggetto diverso dal debitore.
- L'ipoteca iscritta sul bene immobile oggetto di un contratto preliminare di vendita.
- L'ipoteca che grava su beni già esistenti ma condivisi tra più comproprietari.
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