Art. 2825 Codice Civile

Ipoteca su bene indiviso dopo la divisione: Art. 2825

L'ipoteca sulla quota si sposta sui beni assegnati con la divisione. Per mantenere il grado occorre reiscriverla entro 90 giorni nei limiti del valore.

Testo ufficiale Art. 2825 Codice Civile — Italia

L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione. Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima. Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli. I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti. I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione è stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un comproprietario concede un'ipoteca sulla propria quota ideale di un bene indiviso, il vincolo non impedisce di dividere il bene tra i partecipanti. Al momento della divisione, l'ipoteca si concentra sui beni o sulle porzioni di beni specifici che vengono effettivamente assegnati a quel determinato comproprietario.

Se al debitore viene assegnato un bene diverso da quello originariamente ipotecato, la garanzia si sposta sul nuovo bene mantenendo la priorità della prima iscrizione. Per conservare questo grado e l'efficacia del vincolo, il creditore deve iscrivere nuovamente l'ipoteca entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione, indicando il valore stabilito in sede di divisione.

Qualora al comproprietario sia attribuita una somma di denaro o un conguaglio al posto dei beni, il creditore ipotecario può far valere i suoi diritti direttamente su tali somme. Chi deve versare il conguaglio si considera liberato se effettua il pagamento al condividente trascorsi trenta giorni dalla notifica della divisione ai creditori ipotecari, a patto che questi non abbiano fatto opposizione.

Quando si applica

  • Un comproprietario ipoteca la propria quota di un immobile ereditato e successivamente gli eredi procedono alla divisione dell'eredità.
  • A seguito della divisione, al comproprietario debitore viene assegnato un locale commerciale anziché l'appartamento su cui aveva iscritto l'ipoteca sulla quota.
  • Un condividente ottiene un conguaglio in denaro per pareggiare il valore dei beni e il suo creditore ipotecario intende rivalersi su quella somma.
  • Un partecipante alla comunione deve versare un conguaglio al comproprietario indebitato e vuole sapere quando il pagamento estingue l'obbligo.

Cosa questo articolo non dice

  • Ipoteca concessa da tutti i comproprietari sull'intero immobile indiviso, regolata dalle norme generali sull'ipoteca volontaria di cui all'articolo 2821.
  • Ipoteca legale spettante al condividente a garanzia del pagamento dei conguagli, disciplinata dagli articoli 2817 e 2834.
  • Vendita o cessione della quota di beni indivisi prima della divisione, regolata dalle norme sulla comunione in generale.

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