Art. 2850 Codice Civile

Come rinnovare l'iscrizione dell'ipoteca: Art. 2850

Per la rinnovazione dell'ipoteca si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme alla precedente, oppure la vecchia nota. Art. 2850.

Testo ufficiale Art. 2850 Codice Civile — Italia

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si dichiari che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria. In luogo del titolo si può presentare la nota precedente. Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'art. 2840.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce la procedura formale da seguire per richiedere la rinnovazione dell'iscrizione di un'ipoteca. La persona interessata deve presentare al conservatore dei registri immobiliari una nota compilata in doppio originale, che deve essere conforme a quella presentata al momento della precedente iscrizione e deve contenere la dichiarazione esplicita della volontà di rinnovare l'iscrizione originaria.

Per agevolare il procedimento, la legge consente di presentare la nota d'iscrizione precedente anziché il titolo costitutivo originale dell'ipoteca. Nell'eseguire questa operazione, il conservatore è tenuto a rispettare le formalità sul certificato di iscrizione previste dall'art. 2840.

Quando si applica

  • Un creditore presenta alla Conservatoria una nota in doppio originale per rinnovare la nota di iscrizione ipotecaria esistente.
  • Un delegato consegna al conservatore la nota della precedente iscrizione in sostituzione del titolo originale per completare la domanda.
  • Il conservatore applica le disposizioni dell'art. 2840 nel rilasciare la documentazione relativa all'avvenuta rinnovazione.

Cosa questo articolo non dice

  • La durata temporale complessiva dell'efficacia dell'iscrizione ipotecaria.
  • Le conseguenze e la perdita del grado in caso di mancata rinnovazione tempestiva.
  • Le modalità specifiche di rinnovazione quando i beni ipotecati sono stati trasferiti a eredi o aventi causa.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2850 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile