Certificato dell'iscrizione ipotecaria - Art. 2840
Il conservatore restituisce un originale della nota con data e numero d'ordine certificati in calce. I titoli sono custoditi ex art. 2664.
Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione. I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall'art. 2664.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2840 del Codice Civile regola il rilascio del certificato dell'iscrizione ipotecaria. Dopo l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota di iscrizione, certificando in calce la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.
I titoli consegnati al conservatore (come l'atto di mutuo o la sentenza) vengono custoditi secondo le disposizioni dell'articolo 2664 del Codice Civile. Questo articolo stabilisce solo la procedura documentale successiva all'iscrizione, non la validità o la durata dell'ipoteca.
Quando si applica
- Un creditore ipotecario riceve dal conservatore la nota originale con la data e il numero d'ordine della propria iscrizione.
- Un notaio presenta la nota di iscrizione per conto del cliente; il conservatore restituisce un originale certificato.
- Il conservatore custodisce i titoli originali, come l'atto di mutuo, in attesa di eventuali richieste successive.
- Il richiedente utilizza l'originale certificato per dimostrare l'avvenuta iscrizione a terzi.
- Il numero d'ordine sull'originale permette di identificare l'iscrizione nel registro immobiliare.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non disciplina le formalità per l'iscrizione dell'ipoteca, che sono trattate dall'art. 2839.
- Non riguarda la durata dell'efficacia dell'iscrizione, che è regolata dall'art. 2847.
- Non copre la rinnovazione dell'iscrizione, prevista dall'art. 2850.
- Non si applica all'ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata, oggetto dell'art. 2830.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
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