Art. 2871 Codice Civile

Regresso del terzo datore – Art. 2871

Il terzo datore che ha pagato o sofferto espropriazione ha regresso verso debitore, debitori solidali, fideiussori e altri terzi datori per la loro quota.

Testo ufficiale Art. 2871 Codice Civile — Italia

Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più debitori obbligati in solido, il terzo che ha costituito l'ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l'intero. Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione e può esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell'art. 2866.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo riguarda i diritti di un terzo che ha concesso un'ipoteca su un proprio bene per garantire un debito altrui (terzo datore). Se il terzo datore paga i creditori iscritti o subisce l'espropriazione del bene, ha diritto di regresso (cioè di chiedere il rimborso) verso il debitore. Se ci sono più debitori obbligati in solido, il terzo datore può chiedere l'intero importo a ciascuno di essi.

Il terzo datore ha anche regresso verso i fideiussori del debitore. Inoltre, ha regresso verso gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione. Può inoltre esercitare il subingresso (subentrare nei diritti del creditore) nei confronti dei terzi acquirenti del bene, come previsto dall'art. 2866, secondo comma.

Quando si applica

  • Una persona concede la propria casa in garanzia per un prestito del figlio, poi paga lei stessa i creditori ipotecari.
  • Un terzo datore non paga e l'immobile viene espropriato e venduto all'asta; il terzo datore vuole recuperare quanto perso dal debitore.
  • Ci sono più debitori (ad esempio due soci) che hanno contratto un debito garantito da ipoteca di un terzo; il terzo paga e può chiedere l'intero a ciascun socio.
  • Il terzo datore paga e poi vuole rivalersi anche contro i fideiussori del debitore.
  • Il terzo datore paga e subentra nei diritti del creditore verso un successivo acquirente dell'immobile ipotecato.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre il diritto del terzo datore di chiedere la riduzione dell'ipoteca (art. 2872).
  • Non regola il caso in cui il terzo datore sia anche debitore (sarebbe un altro istituto).
  • Non si applica al terzo acquirente che non ha costituito l'ipoteca (quello è regolato da altre norme, come art. 2866).
  • Non stabilisce le modalità di escussione del beneficio di escussione (art. 2868).

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