Art. 2872 Codice Civile

Metodi per ridurre ipoteche – Art. 2872

Art. 2872: modalità riduzione ipoteca – riducendo somma o restringendo iscrizione a parte beni, su singolo bene con parti distinte.

Testo ufficiale Art. 2872 Codice Civile — Italia

La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni. Questa restrizione può aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2872 definisce i due modi in cui si può ridurre un'ipoteca già iscritta. Il primo è abbassare l'importo della somma per cui l'ipoteca è stata registrata. Il secondo è limitare l'iscrizione a una parte soltanto dei beni originariamente vincolati.

Questa seconda modalità può essere applicata anche quando l'ipoteca grava su un singolo bene, purché quel bene abbia parti fisicamente separate o facilmente distinguibili, come ad esempio due appartamenti nello stesso edificio o lotti distinti di un terreno.

La norma non dice quando si ha diritto alla riduzione né chi ne sostiene le spese: si limita a descrivere le modalità tecniche con cui la riduzione può essere eseguita.

Quando si applica

  • Il debitore ha pagato parte del debito e chiede di ridurre l'importo dell'ipoteca iscritta.
  • Il creditore accetta di liberare un immobile dall'ipoteca, mantenendola su altri beni del debitore.
  • Un immobile è composto da due unità immobiliari indipendenti; si chiede di restringere l'ipoteca a una sola di esse.
  • Il terzo acquirente di una porzione di terreno vuole che l'ipoteca gravi solo sulla parte rimasta al debitore originario.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce quando si ha diritto alla riduzione (materia degli articoli 2873 e seguenti).
  • Non riguarda la cancellazione totale dell'ipoteca (art. 2882).
  • Non disciplina la riduzione per eccesso di valore dei beni (art. 2875).
  • Non indica chi deve pagare le spese della riduzione (art. 2877).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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