Metodi per ridurre ipoteche – Art. 2872
Art. 2872: modalità riduzione ipoteca – riducendo somma o restringendo iscrizione a parte beni, su singolo bene con parti distinte.
La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni. Questa restrizione può aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2872 definisce i due modi in cui si può ridurre un'ipoteca già iscritta. Il primo è abbassare l'importo della somma per cui l'ipoteca è stata registrata. Il secondo è limitare l'iscrizione a una parte soltanto dei beni originariamente vincolati.
Questa seconda modalità può essere applicata anche quando l'ipoteca grava su un singolo bene, purché quel bene abbia parti fisicamente separate o facilmente distinguibili, come ad esempio due appartamenti nello stesso edificio o lotti distinti di un terreno.
La norma non dice quando si ha diritto alla riduzione né chi ne sostiene le spese: si limita a descrivere le modalità tecniche con cui la riduzione può essere eseguita.
Quando si applica
- Il debitore ha pagato parte del debito e chiede di ridurre l'importo dell'ipoteca iscritta.
- Il creditore accetta di liberare un immobile dall'ipoteca, mantenendola su altri beni del debitore.
- Un immobile è composto da due unità immobiliari indipendenti; si chiede di restringere l'ipoteca a una sola di esse.
- Il terzo acquirente di una porzione di terreno vuole che l'ipoteca gravi solo sulla parte rimasta al debitore originario.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce quando si ha diritto alla riduzione (materia degli articoli 2873 e seguenti).
- Non riguarda la cancellazione totale dell'ipoteca (art. 2882).
- Non disciplina la riduzione per eccesso di valore dei beni (art. 2875).
- Non indica chi deve pagare le spese della riduzione (art. 2877).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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