Indennità e subingresso del terzo acquirente - Art. 2866
Il terzo acquirente che ha pagato i creditori o subito l'esproprio ha diritto di indennità verso il suo autore e subingresso nelle ipoteche su altri beni.
Il terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato l'immobile o sofferto l'espropriazione ha ragione d'indennità verso il suo autore, anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito. Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono stati acquistati da terzi, non ha azione che contro coloro i quali hanno trascritto il loro acquisto in data posteriore alla trascrizione del suo titolo. Per esercitare il subingresso deve fare eseguire la relativa annotazione in conformità dell'art. 2843. Il subingresso non pregiudica l'esercizio del diritto di surrogazione stabilito dall'art. 2856 a favore dei creditori che hanno un'iscrizione anteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2866 del codice civile disciplina i diritti del terzo acquirente – chi ha comprato un immobile già gravato da ipoteca – nel caso in cui lui stesso paghi i creditori iscritti, rilasci l'immobile ai creditori, o subisca l'espropriazione forzata. In queste situazioni, il terzo acquirente ha diritto a un'indennità verso il suo autore (la persona che gli ha venduto o donato l'immobile), anche se l'acquisto è avvenuto a titolo gratuito (donazione).
Inoltre, il terzo acquirente ha diritto di subingresso nelle ipoteche che il creditore soddisfatto aveva su altri beni del debitore. Se quei beni sono stati acquistati da altri terzi, il terzo acquirente può agire solo contro coloro che hanno trascritto il loro acquisto dopo la trascrizione del suo titolo. Per esercitare il subingresso, deve far annotare il subingresso stesso a norma dell'articolo 2843. Il subingresso non pregiudica il diritto di surrogazione previsto dall'articolo 2856 a favore dei creditori che hanno un'iscrizione anteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente.
Quando si applica
- Tizio compra da Caio un appartamento su cui grava un'ipoteca. Per evitare che la banca espropri l'appartamento, Tizio paga il debito ipotecario. Tizio ha diritto di chiedere a Caio l'indennità e può subentrare nell'ipoteca che la banca aveva su un altro immobile di Caio.
- Sempronio acquista un terreno da Mevio, ma non paga le rate del mutuo ipotecario. I creditori avviano l'espropriazione. Sempronio rilascia volontariamente il terreno ai creditori. In base all'art. 2866, Sempronio ha diritto di indennità verso Mevio.
- Un donatario riceve in donazione una villa con ipoteca. Il donatario paga il creditore. L'articolo 2866 specifica che il diritto di indennità spetta anche in caso di acquisto a titolo gratuito, quindi il donatario può chiedere indennità al donante.
- Un terzo acquirente subisce l'espropriazione forzata dell'immobile. Dopo l'esproprio, il terzo acquirente vuole rivalersi sui beni del debitore. L'art. 2866 gli concede il subingresso nelle ipoteche su altri beni del debitore, ma solo se annota il subingresso ai sensi dell'art. 2843.
- Un terzo acquirente (A) acquista un immobile ipotecato. Il debitore possiede anche un altro immobile, già venduto a un altro terzo (B). Se B ha trascritto l'acquisto dopo la trascrizione del titolo di A, A può agire contro B per il subingresso; altrimenti no.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola il diritto del terzo acquirente di opporre eccezioni al creditore (ad esempio eccezioni personali). Tale diritto è disciplinato dall'art. 2859.
- Non disciplina la surrogazione del creditore perdente, cioè il creditore che non è stato soddisfatto perché l'immobile è stato acquistato da un terzo. Questo è oggetto dell'art. 2856.
- Non si applica al terzo datore di ipoteca, cioè chi ha dato in garanzia un proprio bene per un debito altrui senza averlo acquistato. I suoi diritti sono regolati dall'art. 2871.
- Non riguarda la responsabilità per danni o miglioramenti apportati dal terzo acquirente all'immobile, che è trattata dall'art. 2864.
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