Art. 2868 Codice Civile

Beneficio escussione ipoteca debito altrui Art. 2868

Chi ha concesso ipoteca per debito altrui non ha diritto alla preventiva escussione del debitore, salvo patto contrario. Art. 2868 cod. civ.

Testo ufficiale Art. 2868 Codice Civile — Italia

Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Chi ha concesso un'ipoteca per garantire un debito altrui (terzo datore di ipoteca) non può pretendere che il creditore si rivolga prima al debitore principale. Il beneficio della preventiva escussione opera solo se espressamente pattuito.

Il beneficio di escussione è il diritto di chiedere al creditore di escutere prima il debitore principale. A differenza del fideiussore, il terzo datore di ipoteca non ne gode automaticamente. L'articolo 2868 stabilisce questa regola.

Se le parti hanno concordato il beneficio, il terzo datore può invocarlo. In mancanza, il creditore può agire direttamente sul bene ipotecato senza dover prima escutere il debitore.

Quando si applica

  • Tizio concede ipoteca su un suo immobile per garantire un prestito bancario di Caio. Caio non paga. La banca può espropriare direttamente l'immobile di Tizio, a meno che non sia stato pattuito diversamente.
  • Una società ipoteca un proprio capannone per garantire un debito di una società controllata. Il creditore può procedere contro il capannone senza prima agire contro la controllata.
  • Un genitore ipoteca la propria casa per garantire il mutuo del figlio. Se il figlio non paga, la banca può agire sulla casa del genitore senza preventiva escussione del figlio.
  • Un socio ipoteca un proprio bene per garantire un debito della società. Il creditore può rivalersi sul bene del socio senza prima escutere la società.
  • Un amico ipoteca un terreno per garantire un debito di un altro amico. Il creditore può procedere direttamente contro il terreno.

Cosa questo articolo non dice

  • Il beneficio di escussione per il fideiussore: è regolato da altre norme del codice, non dall'art. 2868.
  • La possibilità per il terzo acquirente di un immobile ipotecato di opporre eccezioni: è disciplinata dagli artt. 2858-2859.
  • Il diritto di surrogazione del terzo datore dopo il pagamento: è previsto dall'art. 2871.
  • La riduzione dell'ipoteca per eccesso di valore: è regolata dagli artt. 2872-2877.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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