Estinzione ipoteca per prescrizione ventennale - Art. 2880
L'ipoteca su beni acquistati da terzi si estingue per prescrizione dopo 20 anni dalla trascrizione, indipendentemente dal credito.
Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d'interruzione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo riguarda l'estinzione dell'ipoteca su un immobile acquistato da un terzo (cioè una persona diversa dal debitore originario che ha concesso l'ipoteca). Quando un terzo compra un bene ipotecato, l'ipoteca non sparisce automaticamente, ma la legge fissa un termine: dopo 20 anni dalla data di trascrizione dell'atto di acquisto nei registri immobiliari, l'ipoteca si estingue per prescrizione, anche se il credito originale è ancora dovuto.
La prescrizione opera indipendentemente dal credito: l'ipoteca cade anche se il debito non è stato pagato. Tuttavia, il termine di 20 anni può essere sospeso o interrotto dalle cause previste in generale per la prescrizione (ad esempio, un'azione giudiziaria o un riconoscimento del debito). L'articolo si applica solo ai beni acquistati da terzi; per i beni rimasti al debitore originario valgono altre regole.
Quando si applica
- Hai comprato una casa che era ipotecata. Sono passati 20 anni dalla trascrizione del tuo atto di acquisto. L'ipoteca si estingue automaticamente.
- Sei un creditore con ipoteca su un immobile. Il debitore vende l'immobile a un terzo. Dopo 20 anni dalla trascrizione della vendita, la tua ipoteca si estingue per prescrizione.
- Un terzo acquirente vuole cancellare l'ipoteca senza il consenso del creditore. Se sono trascorsi 20 anni dalla trascrizione, può chiedere la cancellazione per prescrizione.
- Il creditore intraprende un'azione legale contro il terzo acquirente prima che scadano i 20 anni. Questo interrompe la prescrizione e il termine ricomincia.
Cosa questo articolo non dice
- La prescrizione dell'ipoteca sul bene rimasto al debitore originario (non venduto a terzi) – questa è regolata da altre norme sulla prescrizione dell'ipoteca.
- La cancellazione dell'ipoteca per rinuncia volontaria del creditore – disciplinata dall'art. 2879.
- La riduzione dell'ipoteca per eccesso di valore – trattata dagli artt. 2872–2877.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2880 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.