Art. 2879 Codice Civile

Rinunzia all'ipoteca: requisiti e terzi - Art. 2879

La rinunzia all'ipoteca deve essere espressa e scritta a pena di nullità. Non ha effetto verso i terzi che abbiano già annotato il loro diritto all'ipoteca.

Testo ufficiale Art. 2879 Codice Civile — Italia

La rinunzia del creditore all'ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità. La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell'ipoteca abbiano acquistato il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'articolo 2843.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce le condizioni affinché la rinunzia all'ipoteca da parte del creditore sia valida. Per essere efficace, la rinunzia deve essere manifestata in modo esplicito e deve risultare da un atto scritto. Una rinunzia verbale o desunta da comportamenti taciti è nulla e non produce alcun effetto.

Inoltre, la norma tutela i terzi che hanno acquistato un diritto sull'ipoteca medesima (ad esempio a seguito di cessione) e ne hanno eseguito la relativa annotazione nei registri prima che l'ipoteca venga cancellata. Nei confronti di questi soggetti, la rinunzia effettuata dal creditore non ha effetto.

Quando si applica

  • Un creditore dichiara a voce di voler rinunciare all'ipoteca su un immobile, senza redigere alcun documento scritto.
  • Un creditore sottoscrive una dichiarazione scritta ed espressa con cui rinuncia alla garanzia ipotecaria su un terreno.
  • Un creditore rinuncia per iscritto all'ipoteca, ma un terzo aveva già acquistato un diritto sulla garanzia e fatto la relativa annotazione a norma dell'articolo 2843.

Cosa questo articolo non dice

  • Le formalità operative e la documentazione richiesta per la cancellazione dell'ipoteca nei registri, disciplinate dall'articolo 2882.
  • L'estinzione dell'ipoteca causata da un fatto del creditore che rende impossibile la surrogazione, regolata dall'articolo 2869.
  • L'elenco generale di tutte le cause di estinzione dell'ipoteca, contenuto nell'articolo 2878.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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