Art. 2882 Codice Civile

Formalità per la cancellazione dell'ipoteca - Art. 2882

Art. 2882: la cancellazione con consenso del creditore richiede atto nelle forme degli artt. 2821, 2835, 2837, presentato al conservatore.

Testo ufficiale Art. 2882 Codice Civile — Italia

La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore. Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2882 del Codice Civile descrive le formalità per cancellare un'ipoteca quando tutte le parti sono d'accordo. Il creditore deve manifestare il suo consenso con un atto scritto che rispetti le stesse forme previste per l'iscrizione dell'ipoteca (articoli 2821, 2835 e 2837). Questo atto va presentato al conservatore dei registri immobiliari, che provvede materialmente alla cancellazione.

Il "conservatore" è il funzionario pubblico responsabile della tenuta dei pubblici registri immobiliari. L'"atto" è di solito un atto notarile o una scrittura privata autenticata. La procedura è volontaria: non richiede un ordine del giudice.

Quando si applica

  • Il creditore ipotecario firma una dichiarazione di consenso alla cancellazione davanti a un notaio e la presenta al conservatore.
  • Il debitore, dopo aver estinto il debito, chiede al creditore di rilasciare l'atto di consenso e lo consegna al conservatore per cancellare l'ipoteca.
  • Un terzo datore di ipoteca (chi ha dato in garanzia un proprio bene per un debito altrui) paga il creditore e ottiene l'atto di consenso per la cancellazione.
  • L'atto di consenso viene redatto con le stesse formalità dell'iscrizione originaria (ad esempio, con testimoni o per atto pubblico), come richiesto dagli articoli 2821, 2835 e 2837.

Cosa questo articolo non dice

  • La cancellazione ordinata dal giudice con sentenza (regolata dall'art. 2884).
  • La cancellazione per prescrizione dell'ipoteca (art. 2880) o per altre cause di estinzione (art. 2878).
  • La rinunzia unilaterale all'ipoteca da parte del creditore (art. 2879).
  • La cancellazione sotto condizione o con effetto sospensivo (art. 2885).

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