Art. 2903 Codice Civile

Prescrizione dell'azione revocatoria (Art. 2903)

L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'atto è stato compiuto.

Testo ufficiale Art. 2903 Codice Civile — Italia

L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2903 del Codice Civile stabilisce che l'azione revocatoria, con cui i creditori possono impugnare gli atti compiuti dal debitore in frode alle loro ragioni, deve essere esercitata entro cinque anni dalla data in cui l'atto è stato compiuto. Questo termine è un termine di prescrizione: se non viene rispettato, l'azione non può più essere proposta.

Il termine decorre dalla data dell'atto, non dalla scoperta del pregiudizio o da altro momento. La legge non prevede sospensioni o interruzioni particolari per questo termine.

Quando si applica

  • Un creditore scopre che il debitore ha venduto un immobile a un familiare a prezzo vile per sottrarlo al pignoramento. L'azione revocatoria deve essere intentata entro cinque anni dalla vendita.
  • Un debitore ha costituito un'ipoteca a favore di un altro creditore dopo che un debito era già scaduto. Il creditore pregiudicato ha cinque anni dalla data di costituzione dell'ipoteca per agire.
  • Un debitore ha donato denaro ai figli poco prima di dichiarare fallimento. I creditori hanno cinque anni dalla donazione per chiedere la revoca.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce i presupposti dell'azione revocatoria (che sono nell'art. 2901) né i suoi effetti (art. 2902).
  • Non si applica alla revocatoria fallimentare, che ha termini diversi.
  • Non riguarda la prescrizione dell'azione di simulazione, che segue altre regole.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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