Prescrizione dell'azione revocatoria (Art. 2903)
L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'atto è stato compiuto.
L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2903 del Codice Civile stabilisce che l'azione revocatoria, con cui i creditori possono impugnare gli atti compiuti dal debitore in frode alle loro ragioni, deve essere esercitata entro cinque anni dalla data in cui l'atto è stato compiuto. Questo termine è un termine di prescrizione: se non viene rispettato, l'azione non può più essere proposta.
Il termine decorre dalla data dell'atto, non dalla scoperta del pregiudizio o da altro momento. La legge non prevede sospensioni o interruzioni particolari per questo termine.
Quando si applica
- Un creditore scopre che il debitore ha venduto un immobile a un familiare a prezzo vile per sottrarlo al pignoramento. L'azione revocatoria deve essere intentata entro cinque anni dalla vendita.
- Un debitore ha costituito un'ipoteca a favore di un altro creditore dopo che un debito era già scaduto. Il creditore pregiudicato ha cinque anni dalla data di costituzione dell'ipoteca per agire.
- Un debitore ha donato denaro ai figli poco prima di dichiarare fallimento. I creditori hanno cinque anni dalla donazione per chiedere la revoca.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce i presupposti dell'azione revocatoria (che sono nell'art. 2901) né i suoi effetti (art. 2902).
- Non si applica alla revocatoria fallimentare, che ha termini diversi.
- Non riguarda la prescrizione dell'azione di simulazione, che segue altre regole.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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