Art. 2904 Codice Civile

Rinvio alle disposizioni fallimentari e penali - Art. 2904

L'articolo 2904 del Codice Civile stabilisce che restano ferme le disposizioni sull'azione revocatoria previste in ambito fallimentare e penale.

Testo ufficiale Art. 2904 Codice Civile — Italia

Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo non introduce nuove regole, ma chiarisce che le norme speciali sull'azione revocatoria in materia fallimentare e penale restano applicabili nonostante le disposizioni del Codice Civile. L'azione revocatoria è lo strumento con cui un creditore chiede che un atto compiuto dal debitore a danno dei creditori venga dichiarato inefficace. Il rinvio evita che le norme civilistiche generali sostituiscano quelle specifiche previste per il fallimento e per i procedimenti penali.

In pratica, se un curatore fallimentare o un pubblico ministero agisce in revocatoria, si applicano le regole della legge fallimentare o del codice penale, non quelle degli articoli 2901 e seguenti del Codice Civile. L'articolo 2904 fa da ponte tra i diversi sistemi normativi, senza creare nuovi diritti o obblighi.

Quando si applica

  • Un giudice deve decidere se applicare le norme del Codice Civile o quelle della legge fallimentare per un'azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare.
  • Un avvocato prepara una domanda di revocatoria in sede penale per sequestrare beni di origine illecita; l'articolo 2904 assicura che non vengano sovrapposte le regole civilistiche.
  • Un creditore si oppone a una revocatoria esperita in sede fallimentare sostenendo che la disciplina del Codice Civile è più favorevole; l'articolo 2904 richiama la prevalenza delle norme speciali.
  • Un tribunale fallimentare esamina un atto compiuto dal debitore prima della dichiarazione di fallimento e applica le disposizioni della legge fallimentare sull'azione revocatoria, grazie alla salvezza operata dall'articolo 2904.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo 2904 non stabilisce i termini di prescrizione dell'azione revocatoria, che sono invece regolati dall'articolo 2903.
  • Non disciplina le condizioni per esercitare l'azione revocatoria ordinaria, che si trovano nell'articolo 2901.
  • Non riguarda l'azione revocatoria in materia di donazioni o altri atti a titolo gratuito al di fuori del fallimento e del penale.
  • Non abroga né modifica le disposizioni fallimentari o penali, ma le mantiene in vigore.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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