Rinvio alle disposizioni fallimentari e penali - Art. 2904
L'articolo 2904 del Codice Civile stabilisce che restano ferme le disposizioni sull'azione revocatoria previste in ambito fallimentare e penale.
Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo non introduce nuove regole, ma chiarisce che le norme speciali sull'azione revocatoria in materia fallimentare e penale restano applicabili nonostante le disposizioni del Codice Civile. L'azione revocatoria è lo strumento con cui un creditore chiede che un atto compiuto dal debitore a danno dei creditori venga dichiarato inefficace. Il rinvio evita che le norme civilistiche generali sostituiscano quelle specifiche previste per il fallimento e per i procedimenti penali.
In pratica, se un curatore fallimentare o un pubblico ministero agisce in revocatoria, si applicano le regole della legge fallimentare o del codice penale, non quelle degli articoli 2901 e seguenti del Codice Civile. L'articolo 2904 fa da ponte tra i diversi sistemi normativi, senza creare nuovi diritti o obblighi.
Quando si applica
- Un giudice deve decidere se applicare le norme del Codice Civile o quelle della legge fallimentare per un'azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare.
- Un avvocato prepara una domanda di revocatoria in sede penale per sequestrare beni di origine illecita; l'articolo 2904 assicura che non vengano sovrapposte le regole civilistiche.
- Un creditore si oppone a una revocatoria esperita in sede fallimentare sostenendo che la disciplina del Codice Civile è più favorevole; l'articolo 2904 richiama la prevalenza delle norme speciali.
- Un tribunale fallimentare esamina un atto compiuto dal debitore prima della dichiarazione di fallimento e applica le disposizioni della legge fallimentare sull'azione revocatoria, grazie alla salvezza operata dall'articolo 2904.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo 2904 non stabilisce i termini di prescrizione dell'azione revocatoria, che sono invece regolati dall'articolo 2903.
- Non disciplina le condizioni per esercitare l'azione revocatoria ordinaria, che si trovano nell'articolo 2901.
- Non riguarda l'azione revocatoria in materia di donazioni o altri atti a titolo gratuito al di fuori del fallimento e del penale.
- Non abroga né modifica le disposizioni fallimentari o penali, ma le mantiene in vigore.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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