Art. 2901 Codice Civile

Azione revocatoria patrimoniale: Art. 2901

Il creditore può rendere inefficaci gli atti con cui il debitore svuota il patrimonio, se c'è consapevolezza del danno o malafede del terzo.

Testo ufficiale Art. 2901 Codice Civile — Italia

Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Un creditore può chiedere che vengano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione con cui il debitore arreca pregiudizio alle sue ragioni. L'azione tutela la garanzia patrimoniale sul debito, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine.

Per l'accoglimento occorrono le condizioni previste dai punti 1 e 2 della norma. È necessario che il debitore conoscesse il pregiudizio arrecato o avesse preordinato l'atto prima del sorgere del credito. Negli atti a titolo oneroso occorre anche che il terzo fosse consapevole del danno o partecipe della dolosa preordinazione.

Non è soggetto a revocatoria l'adempimento di un debito scaduto. L'inefficacia non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda.

Quando si applica

  • Un debitore dona l'unico immobile al proprio figlio per sottrarlo a un pignoramento.
  • Un debitore vende un bene a un amico consapevole del debito per svuotare le sue garanzie.
  • Un debitore costituisce una garanzia per un debito altrui contestualmente al sorgere del credito.
  • Un debitore vende il proprio patrimonio prima di contrarre un debito al preciso scopo di non pagarlo.

Cosa questo articolo non dice

  • Il pagamento spontaneo ed effettivo di un debito che sia già scaduto.
  • La vendita di un bene a un terzo acquirente a titolo oneroso che agisce in buona fede.
  • L'atto di disposizione che non riduce la garanzia né crea un reale pregiudizio al creditore.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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È con

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