Effetti dell'azione revocatoria - Art. 2902
Ottenuta l'inefficacia dell'atto, il creditore agisce sui beni alienati. Il terzo contraente si soddisfa sul ricavato solo dopo il creditore. Art. 2902.
Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato. Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo disciplina le conseguenze dell'accoglimento dell'azione revocatoria. La dichiarazione di inefficacia non annulla l'atto compiuto dal debitore, ma lo rende inefficace soltanto nei confronti del creditore che ha promosso la causa.
In forza di questa inefficacia relativa, il creditore puo aggredire i beni usciti dal patrimonio del debitore mediante pignoramenti o sequestri, anche se tali beni appartengono ormai al terzo acquirente.
Il terzo che abbia subito la revocatoria e che vanti crediti di rivalsa verso il debitore non puo partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni, se non dopo il totale soddisfacimento del creditore procedente.
Quando si applica
- Un debitore vende un immobile e il creditore, dopo aver ottenuto la dichiarazione di inefficacia, avvia il pignoramento della casa direttamente contro il terzo acquirente.
- Il creditore chiede ed ottiene il sequestro conservativo su un bene mobile che il debitore aveva trasferito ad un parente prima della sentenza di revocatoria.
- Il terzo acquirente cerca di inserirsi nella distribuzione della somma ricavata dall'asta del bene pignorato per recuperare quanto pagato al debitore, ma viene postergato al creditore.
Cosa questo articolo non dice
- I termini di prescrizione entro cui proporre l'azione revocatoria.
- Le condizioni e i presupposti necessari per chiedere la dichiarazione di inefficacia dell'atto.
- La disciplina dei vincoli di ipoteca e di pegno costituiti sui beni pignorati.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2902 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.