Oggetto dell'espropriazione - Art. 2910
Il creditore può espropriare i beni del debitore e, in alcuni casi, i beni di terzi vincolati a garanzia o oggetto di revocatoria. Art. 2910 cc.
Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile . Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2910 stabilisce che il creditore, per ottenere quanto gli è dovuto, può sottoporre a esecuzione forzata i beni del debitore. L'espropriazione segue le regole del codice di procedura civile.
La norma permette anche di espropriare beni appartenenti a un terzo quando questi sono vincolati a garanzia del credito (ad esempio con pegno o ipoteca) oppure quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore (azione revocatoria).
Il termine 'beni' comprende sia beni mobili che immobili, nonché crediti e altri diritti patrimoniali. L'espropriazione non è immediata: richiede un titolo esecutivo e un procedimento giudiziario.
Quando si applica
- Un creditore che ha ottenuto una sentenza di condanna fa pignorare la casa del debitore per soddisfare il credito.
- Un debitore ha dato in pegno un gioiello di proprietà di un amico; il creditore può espropriare quel gioiello.
- Il debitore ha venduto un immobile a un terzo per frodare il creditore e l'atto viene revocato; il creditore può espropriare l'immobile dal terzo acquirente.
- Un creditore ipotecario fa espropriare l'immobile ipotecato anche se il debitore non è il proprietario (il terzo datore di ipoteca).
- Il creditore pignora il conto corrente del debitore, che è un bene immateriale, per recuperare il credito.
Cosa questo articolo non dice
- Non autorizza il creditore a impossessarsi dei beni senza un procedimento giudiziario (serve un titolo esecutivo e l'intervento del giudice).
- Non si applica ai beni del terzo che non siano vincolati a garanzia né oggetto di revocatoria.
- Non stabilisce le modalità del pignoramento (rinvia al codice di procedura civile).
- Non copre i beni del debitore già alienati prima del pignoramento, salvo che siano revocati.
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