Art. 2910 Codice Civile

Oggetto dell'espropriazione - Art. 2910

Il creditore può espropriare i beni del debitore e, in alcuni casi, i beni di terzi vincolati a garanzia o oggetto di revocatoria. Art. 2910 cc.

Testo ufficiale Art. 2910 Codice Civile — Italia

Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile . Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2910 stabilisce che il creditore, per ottenere quanto gli è dovuto, può sottoporre a esecuzione forzata i beni del debitore. L'espropriazione segue le regole del codice di procedura civile.

La norma permette anche di espropriare beni appartenenti a un terzo quando questi sono vincolati a garanzia del credito (ad esempio con pegno o ipoteca) oppure quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore (azione revocatoria).

Il termine 'beni' comprende sia beni mobili che immobili, nonché crediti e altri diritti patrimoniali. L'espropriazione non è immediata: richiede un titolo esecutivo e un procedimento giudiziario.

Quando si applica

  • Un creditore che ha ottenuto una sentenza di condanna fa pignorare la casa del debitore per soddisfare il credito.
  • Un debitore ha dato in pegno un gioiello di proprietà di un amico; il creditore può espropriare quel gioiello.
  • Il debitore ha venduto un immobile a un terzo per frodare il creditore e l'atto viene revocato; il creditore può espropriare l'immobile dal terzo acquirente.
  • Un creditore ipotecario fa espropriare l'immobile ipotecato anche se il debitore non è il proprietario (il terzo datore di ipoteca).
  • Il creditore pignora il conto corrente del debitore, che è un bene immateriale, per recuperare il credito.

Cosa questo articolo non dice

  • Non autorizza il creditore a impossessarsi dei beni senza un procedimento giudiziario (serve un titolo esecutivo e l'intervento del giudice).
  • Non si applica ai beni del terzo che non siano vincolati a garanzia né oggetto di revocatoria.
  • Non stabilisce le modalità del pignoramento (rinvia al codice di procedura civile).
  • Non copre i beni del debitore già alienati prima del pignoramento, salvo che siano revocati.

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