Art. 291 Codice Civile

Requisiti di età e limiti per l'adozione - Art. 291

L'adozione richiede trentacinque anni di età (o trenta in casi eccezionali) e almeno diciotto anni di differenza tra adottante e adottando.

Testo ufficiale Art. 291 Codice Civile — Italia

L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendano adottare. 329 Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente. (71)(153) ------------- AGGIORNAMENTO (71) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 19 maggio 1988, n. 557 (in G.U. 1a s.s. 25/5/1988, n. 21) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 291 cod. civ. , nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti". ------------- AGGIORNAMENTO (153) La Corte Costituzionale, con sentenza 8-20 luglio 2004, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 28/7/2004, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 291 del codice civile nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti". ------------- AGGIORNAMENTO (329) La Corte Costituzionale, con 23 novembre 2023- 18 gennaio 2024, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 24/01/2024, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo fissa i requisiti anagrafici e personali per l'adozione delle persone maggiorenni. L'adottante deve aver compiuto trentacinque anni di età e deve superare l'età dell'adottando di almeno diciotto anni. Se concorrono eccezionali circostanze, l'età minima dell'adottante può scendere a trenta anni, mantenendo invariato il divario di diciotto anni.

La presenza di figli dell'adottante rileva direttamente ai fini della pronuncia. Qualora l'adottante abbia figli maggiorenni, questi devono esprimere il proprio consenso. Al contrario, la presenza di figli naturali riconosciuti che siano minorenni preclude l'adozione.

Il limite relativo allo scarto di età non è del tutto insuperabile: il giudice può autorizzare una riduzione dell'intervallo di diciotto anni fra adottante e adottando nei casi in cui la differenza sia esigua e vi siano motivi meritevoli.

Quando si applica

  • Un adulto di trentacinque anni intende adottare un maggiorenne con cui ha un divario di almeno diciotto anni.
  • Un adottante di trenta anni richiede al tribunale l'autorizzazione all'adozione in presenza di circostanze eccezionali.
  • Un persona con figli maggiorenni richiede l'adozione previa acquisizione del loro consenso.

Cosa questo articolo non dice

  • L'adozione di minorenni in stato di abbandono, disciplinata dalla legge speciale sull'adozione dei minori.
  • L'affidamento familiare temporaneo di minori privi di un ambiente familiare idoneo.
  • Il riconoscimento formale del figlio nato fuori dal matrimonio.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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