Abrogazione della norma Art. 292
L'articolo 292 del Codice Civile è stato abrogato dal D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 e non produce più alcun effetto giuridico.
IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 292 del Codice Civile risulta formalmente soppresso dall'ordinamento giuridico italiano. La conferma della sua abrogazione è avvenuta mediante il Decreto Legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287.
Trattandosi di una disposizione abrogata, essa non contiene norme vigenti, non attribuisce diritti e non impone obblighi per alcuna situazione attuale.
Quando si applica
- Verifica della vigenza dell'articolo 292 nell'ambito di una controversia legale.
- Esame della storia legislativa di una disposizione soppressa nel 1944.
- Accertamento dell'inapplicabilità della norma a fatti avvenuti in epoca successiva all'abrogazione.
Cosa questo articolo non dice
- La regolamentazione attuale in materia di adozione dei figli.
- La disciplina delle vendite forzate e dei pignoramenti.
- L'efficacia della cosa giudicata nei procedimenti civili.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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