Art. 292 Codice Civile

Abrogazione della norma Art. 292

L'articolo 292 del Codice Civile è stato abrogato dal D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 e non produce più alcun effetto giuridico.

Testo ufficiale Art. 292 Codice Civile — Italia

IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 292 del Codice Civile risulta formalmente soppresso dall'ordinamento giuridico italiano. La conferma della sua abrogazione è avvenuta mediante il Decreto Legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287.

Trattandosi di una disposizione abrogata, essa non contiene norme vigenti, non attribuisce diritti e non impone obblighi per alcuna situazione attuale.

Quando si applica

  • Verifica della vigenza dell'articolo 292 nell'ambito di una controversia legale.
  • Esame della storia legislativa di una disposizione soppressa nel 1944.
  • Accertamento dell'inapplicabilità della norma a fatti avvenuti in epoca successiva all'abrogazione.

Cosa questo articolo non dice

  • La regolamentazione attuale in materia di adozione dei figli.
  • La disciplina delle vendite forzate e dei pignoramenti.
  • L'efficacia della cosa giudicata nei procedimenti civili.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

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