Art. 2920 Codice Civile

Terzi e vendita forzata beni mobili - Art. 2920

Chi ha diritti su un bene mobile pignorato e venduto non può rivalersi sull'acquirente di buona fede né sui creditori, salvo mala fede del creditore.

Testo ufficiale Art. 2920 Codice Civile — Italia

Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un bene mobile viene pignorato e venduto nell'ambito di un'esecuzione forzata, il proprietario effettivo o chi vanta altri diritti reali sul bene perde la possibilità di recuperarlo dall'acquirente, a condizione che quest'ultimo sia in buona fede, ovvero ignorasse l'altruità del bene.

Il proprietario terzo non può nemmeno pretendere dai creditori la restituzione della somma di denaro distribuita a seguito della vendita. Se il terzo non fa valere le proprie ragioni prima che il ricavato dell'esecuzione venga distribuito, perde ogni tutela sia sul bene sia sulla somma ottenuta.

L'unica eccezione riguarda l'eventuale responsabilità del creditore procedente: se questi ha agito in mala fede, ossia sapendo che il bene pignorato apparteneva a un terzo e non al debitore, resta obbligato a risarcire i danni e le spese causate al proprietario.

Quando si applica

  • Un quadro prestato a un amico viene pignorato a casa di quest'ultimo e venduto all'asta a un terzo estraneo.
  • Un macchinario concesso in comodato a un'impresa viene venduto all'asta giudiziaria senza che il proprietario sia intervenuto prima della distribuzione del ricavato.
  • Un mobile di proprietà esclusiva del coniuge non debitore viene pignorato e liquidato nell'esecuzione forzata.

Cosa questo articolo non dice

  • I casi in cui l'acquirente all'asta sia in mala fede, sapendo che il bene apparteneva a una persona diversa dal debitore.
  • L'espropriazione di beni immobili o beni mobili registrati, per i quali valgono le regole generali sulla trascrizione e sull'effetto traslativo.
  • L'ipotesi di evizione subita dall'acquirente a cui viene sottratto il bene, disciplinata dalle norme sulle garanzie dell'asta giudiziaria.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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