Effetti del trasferimento nella vendita forzata Art. 2919
L'articolo 2919 stabilisce che la vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti del debitore, fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede.
La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Non sono però opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La vendita forzata trasferisce a chi acquista il bene i medesimi diritti che spettavano sul bene al soggetto espropriato. Il trasferimento del diritto si verifica nei limiti di ciò che apparteneva a chi ha subito l'espropriazione.
Restano salvi gli effetti del possesso di buona fede. Inoltre, i diritti che i terzi abbiano acquistato sulla cosa non si possono opporre all'acquirente se tali diritti non producono effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione.
Quando si applica
- L'aggiudicazione all'asta di un appartamento pignorato e il conseguente trasferimento della proprietà appartenente al debitore
- La contestazione da parte di un terzo che afferma di aver acquistato un diritto sul bene oggetto di vendita forzata
- L'impossibilità per un terzo di opporre all'acquirente all'asta un atto non opponibile al creditore pignorante
Cosa questo articolo non dice
- I diritti spettanti al terzo proprietario la cui cosa mobile sia stata venduta all'asta per errore
- La disciplina dei casi in cui l'acquirente subisca l'evizione del bene acquistato
- L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta nell'esecuzione forzata
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